Ottemperanza al giudicato e spese distratte al difensore antistatario (TAR Lombardia n. 277 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm. il creditore può chiedere l’esecuzione del solo capitale portato dal titolo giudiziale, non anche delle spese di lite liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario. Il procuratore è infatti titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito e alla sua legittimazione. La richiesta di pagamento di tali spese, avanzata dalla sola parte nel ricorso per ottemperanza, è pertanto inammissibile. Restano fermi la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza con cui è stato riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e il Ministero dell’Istruzione è stato condannato al pagamento di € 500 per ogni anno, oltre alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 350,00 con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il titolo, notificato in data 17.04.2024, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 28.10.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è adeguatamente documentata e che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il ricorso è dunque fondato e merita accoglimento.
L’amministrazione va conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi, un commissario ad acta, nominato nel direttore generale della competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici o in un dirigente delegato.
Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese eventuali variazioni di bilancio, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso in suo favore.
La questione più delicata riguarda le spese di lite liquidate nella sentenza azionata con distrazione in favore del procuratore. Il Tribunale esclude l’ammissibilità della relativa richiesta nel giudizio di ottemperanza, perché in esso risulta ricorrente esclusivamente la parte e non anche il procuratore, titolare di un autonomo titolo di credito e, per ciò solo, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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