Ottemperanza al giudicato e spese distratte al difensore antistatario (TAR Lombardia n. 274 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il difensore dichiaratosi antistatario non è legittimato a domandare il pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo azionato. Il procuratore distrattario è titolare di un autonomo titolo di credito, distinto dalla posizione del proprio assistito, sicché la relativa pretesa esula dal perimetro del ricorso proposto dalla sola parte. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, per la perdurante inerzia, un commissario ad acta, con condanna dell’ente alla rifusione delle spese del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 14.03.2024 che accerta il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici, condanna l’amministrazione a metterla a disposizione e liquida le spese di lite con distrazione a favore del difensore antistatario.

Notificato il titolo, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Il titolo è divenuto definitivo e il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 è decorso senza esito. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è adeguatamente documentata e che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il ricorso è pertanto fondato.

L’amministrazione va condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici o in dirigente o funzionario delegato.

Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.

La domanda di pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo, con distrazione in favore del procuratore, è invece inammissibile. Nel giudizio di ottemperanza è ricorrente esclusivamente la parte, non anche il procuratore, che è titolare di un autonomo titolo di credito distinto rispetto alla posizione del proprio assistito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Il Collegio ordina infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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