Budget sanità privata accreditata, legittimi i tetti di spesa regionali (TAR Sicilia n. 2785 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La programmazione sanitaria regionale e la conseguente determinazione dei budget delle strutture private accreditate costituiscono espressione di un potere autoritativo e vincolante, preordinato all’equilibrio finanziario del servizio sanitario e al contenimento della spesa. La partecipazione procedimentale si realizza nella negoziazione preventiva con le associazioni sindacali di categoria, non essendo imposta una comunicazione di avvio del procedimento alla singola struttura. Gli aggregati di spesa fissati dalla Regione costituiscono limite invalicabile e il tetto di spesa deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali. È legittima la clausola di salvaguardia inserita nei contratti di attribuzione del budget. La determinazione tardiva del budget non inficia la legittimità dell’assegnazione e non fonda alcun diritto a rimborsi extra-contrattuali.
Il Fatto
Le strutture sanitarie ricorrenti, accreditate per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale nell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria provinciale, impugnavano i contratti di attribuzione del budget per le annualità 2022 e 2023, unitamente ai decreti assessoriali presupposti. Esse lamentavano l’assegnazione di un budget inferiore a quello spettante e contestavano specifiche clausole contrattuali, chiedendo altresì il risarcimento dei danni asseritamente patiti.
La resistente azienda sanitaria eccepiva l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di litisconsorzio necessario nei confronti dell’amministrazione regionale e, nel merito, l’infondatezza di tutte le censure. Con ricorso per motivi aggiunti le strutture impugnavano i contratti relativi all’annualità 2023, articolando doglianze sostanzialmente coincidenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti, stante la sostanziale identità delle censure. Respinte le doglianze sulla partecipazione procedimentale, il Tribunale rileva che l’adozione dei decreti assessoriali è stata preceduta dal confronto con le associazioni di categoria e che, in sede locale, si è regolarmente insediata la Commissione Intersindacale. La funzione programmatoria regionale ha carattere autoritativo e non impone l’avvio del procedimento nei confronti del singolo operatore. Sul difetto di motivazione, il Collegio chiarisce che non occorre esternare i calcoli posti a base della riduzione del budget, trattandosi dell’applicazione di parametri automatici di contenimento.
Quanto ai criteri di determinazione, il Tribunale richiama la recente giurisprudenza secondo cui i decreti hanno superato, seppure in misura percentuale, il criterio del costo storico, introducendo quello del fabbisogno standard di distretto, che occupa il 50% del budget. Le valutazioni di opportunità restano riservate all’amministrazione e sottratte al sindacato giurisdizionale, salvo illogicità o travisamento non riscontrabili nel caso concreto. Le strutture conservano la libertà di non sottoscrivere i contratti ritenuti non remunerativi.
Sulla clausola relativa ai contributi previdenziali, il Collegio aderisce all’insegnamento del giudice di appello (CGARS n. 133 del 2025): gli aggregati di spesa costituiscono limite invalicabile e non possono essere incrementati con oneri ulteriori, con il corollario che il tetto di spesa va inteso al lordo degli oneri accessori, ivi compresi i contributi previdenziali. Analogamente è ritenuta legittima la previsione sui flussi informativi, necessaria per la verifica di congruità tecnico-formale delle prestazioni.
Sulla clausola di salvaguardia, il Tribunale richiama l’orientamento del Consiglio di Stato che ne afferma la validità, osservando comunque che nel caso di specie essa non ha limitato il diritto di difesa delle ricorrenti. La determinazione tardiva del budget, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria, non inficia la legittimità dell’assegnazione, e l’extra-budget non può costituire titolo di rimborso fuori contratto. Legittima è anche la sospensione dell’accreditamento per mancata emissione delle note di credito, in funzione di regolarità contabile.
Infine, sull’asserita illegittimità derivata, il Collegio rileva che nessuna delle impugnative proposte in altre sedi avverso i decreti assessoriali risulta accolta. All’accertata legittimità dell’azione amministrativa consegue il rigetto della domanda risarcitoria e la condanna della parte ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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