Sospensione licenza ex art 100 Tulps per locale pericoloso per ordine pubblico (TAR Emilia-Romagna n. 30 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 r.d. n. 773 del 1931 costituisce misura di prevenzione e non sanzione, finalizzata a impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, cosicché non richiede alcuna responsabilità personale dell’esercente. Il provvedimento può essere adottato ogni qualvolta l’esercizio commerciale, per la ripetitività degli episodi di turbativa, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, anche quando i fatti siano avvenuti nelle adiacenze del locale o siano riconducibili a soggetti estranei alla clientela. Non occorrono i presupposti dell’urgenza propri delle ordinanze contingibili e urgenti extra ordinem, né la puntuale disamina dei singoli episodi, rilevando la valutazione d’insieme. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto al travisamento di fatto e alla manifesta irragionevolezza, nell’ambito del bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela della pubblica incolumità.
Il Fatto
Una società che gestisce un esercizio commerciale in Emilia-Romagna ha impugnato il decreto con cui la Questura ha disposto la sospensione per quindici giorni della licenza, con conseguente chiusura del locale. Il provvedimento richiamava una nota dei Carabinieri e una serie di episodi di allarme sociale verificatisi tra febbraio e novembre 2024: aggressioni di avventori e di un dipendente, lite con lancio di sedie e spray urticante, somministrazione di alcol a una minorenne, lancio di bottiglie contro persone e autovetture.
La ricorrente ha dedotto la carenza dei presupposti di necessità e urgenza, la sproporzione della misura, l’irrazionalità per assimilazione di condotte eterogenee e la violazione procedimentale per omessa valutazione di una memoria difensiva. Il Ministero dell’Interno non si è costituito. La domanda cautelare inaudita altera parte era stata respinta; alla camera di consiglio il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. della definizione con sentenza in forma semplificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dall’inquadramento dell’istituto. L’art. 100 Tulps consente al Questore di sospendere la licenza dell’esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica e la sicurezza dei cittadini.
La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, sez. III, n. 3422 del 2024, n. 6791 del 2018, n. 4529 del 2018, n. 1681 del 2016 e Cons. Stato, sez. VI, n. 9615 del 2024 — qualifica la misura come prevenzione, non già sanzione. Ne deriva che essa prescinde da ogni responsabilità dell’esercente e che la locuzione normativa va letta nel senso di consentirla ogniqualvolta le situazioni di pericolo trovino un antecedente causale significativo nell’attività oggetto di licenza, anche per episodi avvenuti nelle adiacenze o riferibili a soggetti non qualificabili come avventori.
Il giudizio dell’Amministrazione è ampiamente discrezionale e sindacabile solo per travisamento o manifesta irragionevolezza; la motivazione è sufficiente con l’indicazione dei presupposti che configurano il pericolo. Su questa base il Collegio ritiene non illogica la conclusione questorile, sostenuta da un’istruttoria ampia e dalla non occasionalità degli episodi, indice di gestione inefficiente.
Quanto al primo motivo, il provvedimento applica l’art. 100 Tulps e non è un’ordinanza contingibile e urgente: non richiede quindi pericolo irreparabile e non altrimenti fronteggiabile. La censura di non puntuale disamina dei singoli episodi è infondata, poiché rileva la considerazione di sintesi, idonea a comprovare l’essere il locale divenuto abituale ritrovo di persone pericolose e teatro di gravi disordini.
Infondata è anche la violazione dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il provvedimento ex art. 100 Tulps è assistito da ragioni d’urgenza che giustificano l’omessa comunicazione dell’avvio (Cons. Stato n. 3998 del 2012); in ogni caso il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Il ricorso è respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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