Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2802 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere verificato dal giudice amministrativo prima dell’esame del merito. La prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è necessaria ogni qual volta non venga in questione l’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, e può essere data con attestazione di segreteria. Accertato il diritto, il giudice ordina all’amministrazione l’adempimento entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, era stato accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori.
Notificata la sentenza in forma esecutiva, l’amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente, ritenuto decorso il termine dilatorio, ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La notifica del ricorso è intervenuta dopo oltre sei mesi dalla notifica della sentenza, sicché il requisito è soddisfatto.
Quanto alla prova del passaggio in giudicato, il Tribunale richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, secondo cui tale prova è necessaria ogni qual volta non venga in questione l’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Nel caso di specie la prova è stata fornita con attestazione di segreteria prodotta in allegato al ricorso.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione di attribuire la carta elettronica per il valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, per assicurare l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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