La legge regionale sarda elimina la moratoria sulle aree idonee FER (TAR Sardegna n. 280 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 5/2024, che aveva sospeso per diciotto mesi la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, travolge il provvedimento di diniego che su tale moratoria si fonda. La normativa regionale, pur finalizzata alla tutela del paesaggio, contrasta con i principi fondamentali recati dall’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e si impone anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell’energia. Il giudice amministrativo, preso atto della sopravvenuta declaratoria, accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Resta fermo il potere-dovere delle amministrazioni di pronunciarsi nuovamente sulla proposta progettuale, valutando la compatibilità con i vincoli paesaggistici e culturali.

Il Fatto

La società ricorrente presenta al SUAPE del Comune di Porto Torres, il 27 maggio 2024, un progetto di impianto fotovoltaico su tracker monoassiali di potenza pari a 5951,40 kWp, con elettrodotto interrato di connessione. L’area interessata è in zona urbanistica E (agricola), a meno di cinquecento metri da un impianto industriale, ed è compresa nella Fascia costiera del Piano Paesaggistico regionale e a meno di sette chilometri da alcuni nuraghi oggetto di vincolo culturale.

Nel corso del procedimento entra in vigore la legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, che introduce una sospensione generalizzata degli interventi fino all’individuazione delle aree idonee. Su tale base il Dirigente comunale esprime parere negativo, poi recepito nel Provvedimento Unico n. 87 del 20 agosto 2024. La società impugna dinanzi al TAR, che in sede cautelare respinge l’istanza con ordinanza n. 319 dell’8 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il secondo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure. La ricorrente aveva dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024 per contrasto con l’art. 117 Cost., con gli artt. 3, 9 e 41 Cost. e con i principi di proporzionalità e tutela dell’affidamento.

La questione è stata decisa dalla Corte costituzionale con sentenza 11 marzo 2025, n. 28, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199/2021.

Il percorso argomentativo muove dalla natura dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, adottato nell’esercizio di competenze esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente e concorrenti in materia di energia. La norma persegue l’obiettivo di decarbonizzazione al 2030 e vieta espressamente l’introduzione di moratorie. Il divieto regionale, temporalmente circoscritto ma di durata di gran lunga superiore ai centottanta giorni previsti per l’individuazione delle aree idonee, si pone in contrasto con i principi fondamentali che si impongono anche alle competenze statutarie.

Poiché i provvedimenti impugnati si fondano proprio sulla disciplina moratoria, l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale conduce all’accoglimento del ricorso e all’annullamento degli atti. Il Collegio precisa che le amministrazioni dovranno pronunciarsi nuovamente sulla proposta progettuale, valutando la compatibilità con i vincoli paesaggistici e culturali e tenendo conto dell’intera disciplina in materia di nuovi impianti FER. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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