Moratoria regionale sugli impianti FER travolta dalla declaratoria di incostituzionalità (TAR Sardegna n. 281 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che sospende la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili travolge, per illegittimità derivata, il provvedimento amministrativo che su di essa si fonda. Il diniego del titolo abilitativo motivato esclusivamente sul parere espresso in applicazione della moratoria regionale è pertanto annullabile. La disciplina statale di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, espressiva di principi fondamentali in materia di energia e di tutela dell’ambiente, si impone anche alle competenze statutarie regionali. La sospensione generalizzata e protratta degli interventi FER contrasta con gli obiettivi di decarbonizzazione e con il divieto di moratorie.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al SUAPE del Comune di Sassari un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico su tracker monoassiali, di potenza pari a 11,974 MW, da realizzarsi su area qualificata idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1), del d.lgs. n. 199/2021. L’area ricade in parte in zona urbanistica destinata a campi eolici e fotovoltaici e in parte in zona agricola assimilata ad area industriale, ed è compresa nella fascia costiera del Piano paesaggistico regionale.

Nel corso della conferenza di servizi è entrata in vigore la legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, che ha introdotto una sospensione generalizzata dei nuovi impianti FER. Su tale base il Comune ha espresso parere negativo e, con provvedimento unico n. 260 del 17 luglio 2024, ha respinto la proposta. La società ha impugnato il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Sardegna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il secondo motivo, assorbendo le ulteriori censure. La ricorrente aveva dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024, nella parte in cui sospendeva per un periodo fino a diciotto mesi la realizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili su quasi tutto il territorio regionale, lamentando il contrasto con l’art. 117 Cost., con gli artt. 3, 9 e 41 Cost. e con i principi di proporzionalità e tutela dell’affidamento.

Il Tribunale richiama la sentenza della Corte costituzionale 11 marzo 2025, n. 28, che, su ricorso diretto del Governo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 3. La Corte ha ricondotto il d.lgs. n. 199/2021 a un intreccio di competenze esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente e concorrenti in materia di energia, oltre che all’attuazione della direttiva 2018/2001/UE. L’individuazione delle aree idonee con legge regionale risponde al duplice obiettivo di garantire trasparenza agli operatori e di salvaguardare le prerogative regionali in materia paesaggistica.

La moratoria regionale, osserva la Corte costituzionale nel passo riportato, viola i principi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021: il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, il divieto di moratorie e l’avvio di procedure autorizzatorie agevolate nelle aree temporaneamente idonee. Irrilevante è la circostanza che il divieto sia temporalmente circoscritto, posto che il termine di diciotto mesi supera largamente quello di centottanta giorni previsto per l’individuazione delle aree idonee.

Poiché i provvedimenti impugnati si fondano esclusivamente sulla disciplina moratoria, il TAR ne trae la conseguenza dell’accoglimento del ricorso e dell’annullamento degli atti. Le spese sono integralmente compensate in ragione della complessità della vicenda normativa e procedimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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