Immissione in ruolo dei vincitori di concorso: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 1982 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, esaurita la procedura concorsuale con l’approvazione della graduatoria, le vicende successive relative all’assunzione del vincitore attengono ad atti di gestione e alla capacità di diritto privato dell’amministrazione. Il candidato utilmente collocato vanta quindi un diritto soggettivo alla stipula del contratto, tutelabile davanti al giudice ordinario. La cognizione del giudice amministrativo resta limitata alle modalità di espletamento della procedura e all’esercizio di poteri autoritativi. Il provvedimento che annulla la chiamata all’assunzione per assicurare il rispetto delle condizioni normative sull’immissione in ruolo non è espressione di potere discrezionale, ma di attività vincolata di gestione del rapporto. Il criterio discriminante è il petitum sostanziale, non la forma dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente partecipa al concorso straordinario bandito con decreto ministeriale n. 510/2020 per la classe di concorso A059. All’esito della selezione si colloca al quinto posto della graduatoria regionale, pubblicata l’11 luglio 2022 dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ufficio responsabile della procedura.
Con decreto n. 427 del 26 luglio 2022 l’U.S.R. Toscana lo individua tra i docenti da assumere a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2022/2023. Pochi giorni dopo, con decreto n. 445 del 31 luglio 2022, la stessa amministrazione annulla in autotutela quel provvedimento: i posti erano in parte accantonati per i vincitori della procedura bandita con il decreto n. 1081/2022, e il d.l. n. 73/2021 subordinava l’immissione in ruolo dei vincitori del concorso al fatto che le graduatorie fossero pubblicate entro il 31 gennaio 2022. Il ricorrente impugna l’annullamento e chiede accertamento del diritto all’assunzione o, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, con previo avviso alle parti in udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione. La questione viene risolta in via preliminare e assorbente.
Il percorso argomentativo muove dall’insegnamento del giudice civile: nel pubblico impiego contrattualizzato spetta al giudice ordinario la cognizione delle cause con cui il candidato utilmente collocato in graduatoria fa valere il diritto all’assunzione (richiamate Cass. civ. ss.uu. n. 4870 del 2022, n. 16086 del 2021 e n. 29916 del 2017). Il Tribunale richiama anche la giurisprudenza amministrativa, che sulla scorta dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e delle pronunce delle Sezioni Unite del 2003, 2005, 2008, 2010 e 2013, conferma che la procedura concorsuale è retta dal diritto pubblico, mentre le vicende successive ricadono nella sfera degli atti di gestione e della capacità di diritto privato (Cons. Stato n. 908 del 2021).
Il Collegio verifica la fattispecie concreta. Il ricorrente ha partecipato a una procedura ormai esaurita ed è risultato utilmente collocato nella graduatoria finale. Le censure non investono lo svolgimento del concorso a monte, né l’esercizio di poteri autoritativi.
Quanto al provvedimento di annullamento della chiamata, il TAR nega che esso esprima discrezionalità amministrativa: è stato adottato al dichiarato scopo di assicurare la legalità dell’azione amministrativa e il rispetto delle condizioni poste dall’art. 59, commi 9-bis e 9-ter, del d.l. n. 73/2021. La domanda, inoltre, ha ad oggetto l’accertamento del diritto all’assunzione e la condanna alla stipula del contratto.
Il criterio applicato è quello del petitum sostanziale, richiamando anche Cass. civ. ss.uu. n. 5375 del 2025. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione. Restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda qualora il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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