Esclusione da concorso per difetto d’istruttoria sul requisito professionale (TAR Sardegna n. 279 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che escluda un candidato da una procedura concorsuale per asserita carenza del requisito di partecipazione, senza acquisire e valutare la documentazione attestante le mansioni effettivamente svolte, incorre in difetto d’istruttoria e in travisamento dei fatti. Il requisito speciale di ammissione, declinato come servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, va accertato sulla sostanza delle funzioni espletate e non sulla sola qualificazione formale del rapporto. Ove il contratto di lavoro e il relativo mansionario indichino lo svolgimento di compiti che presuppongono il possesso della laurea e dell’iscrizione all’albo professionale, l’esclusione è illegittima. Il giudice amministrativo, annullato il provvedimento, adotta le misure conformative idonee a assicurare l’effettività della tutela, ordinando la convocazione del candidato per le prove non sostenute.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso unificato per titoli ed esami indetto dall’Azienda Regionale Salute per la copertura di tre posti di Dirigente Ingegnere Civile, dei quali due riferiti all’ARES e uno all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Nella domanda di partecipazione ha dichiarato di concorrere per i posti dell’ARES.
L’amministrazione lo ha escluso con determinazione dirigenziale, ritenendolo privo del requisito specifico dei cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità. Il candidato ha impugnato l’esclusione, gli atti di approvazione delle graduatorie e la dichiarazione dei vincitori, proponendo altresì istanza di accesso in corso di causa. Ha poi depositato motivi aggiunti dopo aver acquisito la documentazione dei candidati idonei, lamentando disparità di trattamento. Un controinteressato ha eccepito la carenza di interesse per la parte relativa alla graduatoria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale dichiara improcedibile l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., essendo stata nelle more trasmessa la documentazione richiesta. Accoglie poi l’eccezione di inammissibilità parziale del ricorso e dei motivi aggiunti con riferimento alla sola graduatoria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria: il concorso era unificato, ma il candidato aveva dichiarato di concorrere per i posti dell’ARES e non può avanzare pretese sull’altra graduatoria. Residua l’interesse allo scrutinio nel merito dell’esclusione e della graduatoria ARES.
Nel merito il Collegio rileva che l’Allegato A al contratto di lavoro stipulato con il Comune indica in termini inequivoci la qualifica del ricorrente come Funzionario Ingegnere, con mansioni che richiedono il possesso della laurea in Ingegneria e dell’iscrizione all’albo. La stessa certificazione integrativa dell’ente datore di lavoro conferma che tali funzioni erano svolte fin dalla data di assunzione.
Di questa documentazione l’ARES non ha tenuto conto, omettendo di acquisire il contratto e il mansionario. Il Tribunale ravvisa quindi un evidente difetto d’istruttoria e il conseguente travisamento dei fatti: il candidato, contrariamente a quanto ritenuto, possiede il requisito previsto dalla clausola del bando.
Annullato il provvedimento di esclusione, il Collegio dispone misure conformative: ordina all’amministrazione di convocare il ricorrente per le prove mai sostenute, valutando in discrezionalità se mantenere la stessa Commissione o nominarne una nuova; in caso di esito positivo, l’inserimento in graduatoria nella posizione utile. Assegna il termine di 120 giorni e, per l’ipotesi di inutile decorso, nomina un commissario ad acta. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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