Silenzio inadempimento sul PAUR e obbligo di provvedere con termine perentorio (TAR Sicilia n. 2819 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione unica regionale attivato ad istanza di parte ai sensi dell’art. 27-bis d. lgs. n. 152/2006, l’Amministrazione è tenuta a concluderlo con provvedimento espresso entro i termini perentori ivi previsti. La nota con cui l’ufficio restituisce il P.I.C. alla C.T.S. senza indicare alcun termine di definizione, positivo o negativo, integra un illegittimo arresto procedimentale e non un atto soprassessorio idoneo a giustificare l’inerzia. Avverso tale situazione è esperibile l’actio contra silentium ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., con assegnazione all’Amministrazione di un termine per provvedere e nomina, in caso di persistente inerzia, del commissario ad acta. Resta ferma la natura discrezionale del potere amministrativo, con impregiudicatezza del merito delle determinazioni da adottare.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza di attivazione della procedura di autorizzazione unica ex art. 27-bis d. lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra. Dopo lo svolgimento della conferenza dei servizi istruttoria, gli atti erano stati trasmessi alla C.T.S., che aveva reso il parere istruttorio conclusivo.

Con successiva nota il dirigente del Servizio I del Dipartimento regionale Ambiente ha restituito il P.I.C. alla C.T.S., rilevando che non si era tenuto conto di una precedente nota assessoriale in tema di effetto cumulo degli impianti. Da quel momento il procedimento si è arrestato. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento e per l’annullamento della nota, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta preliminarmente l’eccezione dell’Assessorato regionale dell’energia, osservando che il ricorso è rivolto all’ARTA e che la notifica al primo va qualificata come mera litis denuntiatio, non essendo diretta a costituire un rapporto processuale (Cass. civ., sez. lav., n. 19985/2024).

Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale richiama i propri precedenti (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1917/2023) e conferma che nella vicenda è utilizzabile lo strumento dell’actio contra silentium ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., per superare l’inerzia dell’Amministrazione regionale che, nonostante l’ampio lasso temporale trascorso dall’istanza, non ha concluso il procedimento.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione della nota di restituzione. Contrariamente alla difesa erariale, essa costituisce un illegittimo arresto procedimentale, non già per le valutazioni espresse, ma per l’assenza di puntuali indicazioni sul termine di definizione, positivo e negativo, a fronte del decorso dei termini perentori dell’art. 27-bis d. lgs. n. 152/2006. La nota non è dunque atto soprassessorio idoneo a escludere i presupposti dell’azione.

Ne consegue l’obbligo dell’ARTA di definire il procedimento con provvedimento espresso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza, ferma restando la natura discrezionale del potere (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1077/2023). In caso di persistente inerzia viene nominato commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm. il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario fornito della necessaria professionalità, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni dalla scadenza dei termini assegnati.

Il Collegio ribadisce che, anche per l’attività del commissario, resta impregiudicato il merito delle decisioni. Il compenso del commissario sarà liquidato, in caso di intervento, a carico dell’Amministrazione resistente e con segnalazione del conseguente danno all’erario, previa istanza documentata da presentarsi a pena di decadenza ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002 entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *