Inammissibile impugnazione anticipata criteri tecnici non escludenti e difetto legittimazione non partecipante (TAR Sicilia n. 2824 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis che non precludono la partecipazione alla gara e incidono soltanto sull’attribuzione del punteggio tecnico non sono immediatamente impugnabili, dovendo l’operatore economico formulare offerta e contestare le stesse unitamente al provvedimento di aggiudicazione. Il ricorso proposto in via anticipata avverso simili previsioni è inammissibile per difetto di interesse, non comportando le stesse l’automatica esclusione né impedendo in astratto il conseguimento dell’aggiudicazione. La mancata partecipazione alla selezione determina il difetto di legittimazione all’impugnazione dell’aggiudicazione e, parimenti, l’inammissibilità della domanda di accesso agli atti, non vantando il soggetto estraneo alla procedura alcun interesse all’ostensione della documentazione di gara.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il bando e gli atti di gara relativi al lotto 11 di una procedura indetta dalla stazione appaltante per la fornitura in service di sistemi diagnostici per infettivologia, nonché la presupposta delibera di indizione. Deduceva che i criteri di valutazione dell’offerta tecnica fossero parametrati sulle soluzioni di un solo operatore, con una restrizione abnorme del confronto concorrenziale e un esito della gara predefinito.
La ricorrente non partecipava alla procedura. Con motivi aggiunti impugnava poi l’aggiudicazione intervenuta in favore della controinteressata e i verbali di gara, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto. Contestava inoltre il parziale diniego opposto all’istanza di accesso all’offerta dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in primo luogo la natura delle caratteristiche contestate. Dal capitolato tecnico risulta che le specifiche richiamate dalla ricorrente non figurano tra i requisiti minimi della strumentazione analitica, ma tra le “caratteristiche oggetto di valutazione” nell’ambito della scheda di valutazione della qualità.
Ne deriva che non era preclusa la presentazione di un’offerta priva di tali caratteristiche: l’assenza delle stesse avrebbe inciso soltanto sull’attribuzione del punteggio tecnico. La ricorrente ha dunque impugnato clausole che non comportavano la sua automatica e inevitabile esclusione, né impedivano in astratto di conseguire l’aggiudicazione.
Su questa base il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile. La società avrebbe dovuto partecipare alla procedura, formulando offerta, e solo successivamente contestare l’aggiudicazione unitamente agli atti ritenuti illegittimi, anziché impugnare questi ultimi in via anticipata. Il Collegio non entra quindi nel merito della dedotta restrizione concorrenziale.
Quanto ai motivi aggiunti, la mancata partecipazione alla selezione determina il difetto di legittimazione della ricorrente all’impugnazione dell’aggiudicazione.
Analoga conclusione vale per la domanda di accesso: un soggetto che non abbia partecipato a una procedura di affidamento non ha, in linea di principio, alcun interesse all’ostensione dei relativi atti, onde l’istanza è dichiarata inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità della fattispecie.
Nota della Redazione
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