Ordine di demolizione e valutazione unitaria dell’intervento abusivo (TAR Sicilia n. 2825 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, l’ordine di demolizione costituisce atto vincolato, che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati sacrificati, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. Il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato. L’intervento abusivo va considerato nella sua unitarietà: la circostanza che singole opere siano astrattamente sanabili o non necessitino di permesso di costruire non incide sull’obbligo del Comune di ordinare la riduzione in pristino con riferimento all’intervento nel suo complesso. La prova dell’epoca di realizzazione dell’abuso incombe sul privato, non sull’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione adottato dal Comune e la presupposta relazione di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico, con cui si contestavano una veranda chiusa in ferro e vetrate, una cabina armadio in muratura, modifiche del piano seminterrato rispetto ai grafici del condono, il mutamento di destinazione d’uso del piano superiore da deposito a locale abitativo e una piscina interrata.
La ricorrente deduceva, tra l’altro, la mancata partecipazione al procedimento, la carente indicazione dell’area da acquisire, la precarietà e rimovibilità di alcune opere, la natura di corpo tecnico della cabina armadio, l’assenza di cubatura per le modifiche interne e la piscina, il mancato accertamento dell’epoca degli abusi e l’insussistenza di un interesse pubblico concreto all’abbattimento. In udienza il difensore chiedeva un rinvio in vista di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso il rinvio, richiamando l’art. 73, primo comma-bis, cod. proc. amm., che riserva il differimento a “casi eccezionali“. La causa poteva essere definita immediatamente, avendo ad oggetto esclusivamente la legittimità dell’ordine di demolizione, mentre restano integri i poteri dell’Amministrazione di adottare provvedimenti ulteriori, anche ai sensi del citato art. 36-bis.
Nel merito, il Tribunale ha ribadito che gli atti di repressione degli abusi edilizi sono vincolati e non richiedono motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale. Il decorso del tempo non può legittimare la situazione abusiva. Ne consegue l’irrilevanza della mancata effettuazione di tempestivi controlli sul territorio e la superfluità della comunicazione di avvio, risultando sufficiente l’individuazione degli abusi commessi.
Quanto all’area da acquisire, la censura è stata ritenuta non conferente: la questione rileva in sede di acquisizione e non in quella di adozione dell’ordine di demolizione, come chiarito da TAR Sicilia, Catania, II, n. 1088/2021.
Il nucleo argomentativo riguarda la valutazione unitaria dell’intervento. Il Collegio ha osservato che l’eventuale sanabilità di singole opere, o la loro astratta non necessità di permesso di costruire, non incide sull’obbligo di riduzione in pristino riferito all’intervento complessivo, secondo il principio espresso da Consiglio di Stato, VI, n. 515/2021. Nel caso concreto la presenza di opere in muratura, l’ampliamento del seminterrato, il mutamento di destinazione d’uso del piano superiore e la piscina rendevano indiscutibile la necessità del permesso di costruire e la conseguente considerazione unitaria dell’intervento.
Infine, sull’epoca di realizzazione degli abusi, la prova incombe sul privato, che non ha offerto elementi idonei a dimostrare la realizzazione delle opere in epoca anteriore all’introduzione dell’obbligo di titolo edilizio. Il ricorso è stato pertanto respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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