Inottemperanza per carta del docente e mancata applicazione delle astreintes (TAR Lombardia n. 3045 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione della sentenza e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza che a questi spetti alcun compenso. La condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere invece esclusa qualora risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, come l’eccezionale mole di contenzioso seriale relativo alla carta del docente, e dell’avvenuta nomina del commissario quale strumento satisfattivo alternativo.
Il Fatto
Con sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere alla parte ricorrente la carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per un importo complessivo di 1.500,00 euro. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al provvedimento, la parte interessata ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento al giudicato e chiedendo la conseguente declaratoria di inottemperanza, con nomina di un commissario ad acta e condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. Nel merito, il Collegio ha giudicato il ricorso fondato, essendo la pretesa sorretta da idonea documentazione e non avendo l’Amministrazione dedotto di aver adempiuto al giudicato.
Conseguentemente, è stata dichiarata l’inottemperanza del Ministero, con assegnazione del termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di perdurante inottemperanza, è stato nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, provvedendo entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo tale misura manifestamente iniqua nel caso di specie. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, il TAR ha valorizzato le circostanze che hanno determinato il ritardo, riconducibili principalmente all’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente la carta del docente, nonché l’avvenuta nomina del commissario ad acta quale strumento satisfattivo.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in 800,00 euro, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
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Nota della Redazione
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