Approvazione dello studio di fattibilità per impianti di risalita e discrezionalità pianificatoria (TAR Trentino-Alto Adige n. 212 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione della Giunta provinciale che approva lo studio di fattibilità di un intervento integrativo alla zona sciistica ai sensi dell’art. 9-bis d.P.P. n. 3/2012 costituisce presupposto indefettibile per la presentazione del progetto definitivo e assume, pertanto, carattere immediatamente lesivo, con sussistenza di un interesse concreto e attuale alla sua impugnazione. Le valutazioni in essa contenute in materia di compatibilità ambientale, paesaggistica e di mobilità attengono al merito amministrativo e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Lo studio di fattibilità prescinde dai vincoli di destinazione urbanistica, poiché l’inserimento dell’impianto nel registro delle piste da sci e degli impianti di risalita equivale, ex art. 5-ter, comma 2, l.p. n. 14/2010, a inserimento nel P.U.C. e a dichiarazione di pubblica utilità. Le censure che prospettano future violazioni in termini meramente ipotetici difettano dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a..

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un complesso immobiliare costituente maso chiuso in comune di Selva di Val Gardena, impugnava la deliberazione della Giunta provinciale n. 1049/2023, con cui era stato approvato l’intervento integrativo alla zona sciistica recante lo spostamento del tracciato della seggiovia Costabella. Lo spostamento avrebbe interessato punti dei confini della sua proprietà, con temporanea occupazione per le fondamenta dell’impianto e passaggio delle cabine in prossimità dell’abitazione.

Il ricorrente deduceva vizi di violazione del piano di settore e del Masterplan, di mancata previa variante al P.U.C., di omessa valutazione degli effetti sulla mobilità, di violazione delle distanze dal torrente e dagli edifici, di difetto di istruttoria e motivazione, di lesione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento. Provincia, Comune e società controinteressata resistevano, eccependo inammissibilità e infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattendeva l’eccezione di inammissibilità della Provincia. La deliberazione ex art. 9-bis d.P.P. n. 3/2012 è presupposto imprescindibile del progetto per nuove strutture sciistiche e, come osservato dal Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4021 del 2021, produce un interesse concreto e attuale all’impugnazione.

Nel merito, il primo motivo era infondato. Piano di settore e Masterplan prescrivono con valenza meramente programmatica la compatibilità ambientale delle opere, aspetto valutato dal rapporto ambientale e dai pareri del Comitato ambientale e della Commissione. L’intervento non amplia l’offerta infrastrutturale, ma disloca un impianto esistente. Le censure attingono il merito delle scelte, insindacabili in assenza di errori di fatto o abnormi illogicità, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7881 del 2023.

Il secondo motivo era parimenti infondato. Lo studio di fattibilità risponde a finalità programmatiche e prescinde dalle destinazioni urbanistiche. L’art. 9-bis, comma 4, d.P.P. n. 3/2012 colloca la verifica urbanistica nella fase del progetto definitivo, mentre l’art. 5-ter, comma 2, l.p. n. 14/2010 equipara l’inserimento nel registro a inserimento nel P.U.C.

Il quarto motivo era inammissibile, prima che infondato: le distanze erano dedotte in via meramente congetturale, in difetto dei requisiti dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.. Le osservazioni dei privati costituiscono mero apporto collaborativo, il cui rigetto non richiede motivazione dettagliata (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2535 del 2024), e le alternative erano state valutate e ritenute impraticabili. La delibera era valida anche in assenza del plenum, per la presenza della maggioranza dei componenti ex art. 32, comma 4, l.p. n. 17/1993.

Il sesto motivo era infondato: nessuna pregressa posizione di vantaggio era stata conferita al ricorrente, non configurandosi alcuna aspettativa tutelabile. Il ricorso era dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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