Contraddittorio e durata dell’infrazione nella quantificazione della sanzione antitrust (Cons. Stato n. 2828 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La durata dell’infrazione costituisce un tratto essenziale dell’illecito e deve essere cristallizzata nella comunicazione di conclusione della fase istruttoria. Ove le memorie conclusive del segnalante modifichino in peius tale elemento, senza che all’incolpato sia data conoscenza e possibilità di replica, il procedimento deve essere riaperto per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Il vizio non deriva dalla pretesa perentorietà del termine istruttorio, pacificamente esclusa, ma dall’utilizzo nel provvedimento finale di elementi sopravvenuti che incidono su profili essenziali della contestazione. Accertata la violazione del contraddittorio, il giudice amministrativo, nell’esercizio dei poteri di merito di cui all’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., ridetermina la sanzione in proporzione alla durata effettiva dell’infrazione.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 5 luglio 2022, ha accertato che la società appellante aveva posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21 e 22 del codice del consumo, consistente nell’introduzione di una quota aggiuntiva (“Clean air fee”) per il pagamento della corsa tramite applicazione, con indicazione poco chiara del costo, della natura e delle finalità. L’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica e irrogato una sanzione amministrativa di 400.000 euro.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 16702 del 26 settembre 2024, ha respinto il ricorso della società, che ha proposto appello dolendosi, tra l’altro, della lesione del diritto di difesa in relazione all’estensione della durata dell’infrazione e della sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio precisa in limine che l’appellante non ha contestato l’illiceità del comportamento, definitivamente accertata e fuori dall’oggetto del giudizio, ma solo la lesione del contraddittorio sulla durata dell’infrazione e la quantificazione della sanzione.
Nella comunicazione di conclusione della fase istruttoria, adottata il 16 maggio 2022 ai sensi dell’art. 16 del regolamento sulle procedure istruttorie, l’Autorità aveva indicato la pratica come interrotta tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2022. Nel provvedimento finale, invece, la pratica è stata ritenuta ancora in corso, sulla base della memoria conclusiva del segnalante inviata il 14 giugno 2022, che aveva segnalato la persistenza della condotta con modalità analogamente decettive.
Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 16 citato consente sì memorie conclusive e documenti, ma l’esegesi corretta è quella di ammettere argomenti sulla infrazione così come “scolpita” nella comunicazione di fine istruttoria. Quando le argomentazioni del segnalante conducono a una diversa configurazione dell’illecito, anche solo quanto alla durata, l’adesione a tale prospettazione senza consentirne la conoscenza e la replica all’incolpato integra una evidente violazione del contraddittorio.
I tratti essenziali dell’illecito, tra cui la durata dell’infrazione, devono essere cristallizzati nella comunicazione di fine istruttoria; ove le successive produzioni li modifichino in peius, il procedimento va riaperto. Non rileva, dunque, la natura perentoria del termine istruttorio, pacificamente esclusa, ma la considerazione nel provvedimento finale di elementi sopravvenuti che hanno inciso su tratti essenziali della vicenda illecita.
La fondatezza del motivo non travolge l’intero provvedimento, ma impone di modificare il solo quantum: la durata va collocata sino all’inizio di maggio 2022 e non sino al 5 luglio 2022. Esercitando i poteri di merito di cui all’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., e ritenendo non implausibile l’applicazione dei criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981, il Collegio riduce la sanzione da 400.000 a 300.000 euro, in proporzione ai sei mesi di durata effettiva rispetto agli otto ipotizzati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.