Sospensione lavori e riserve: necessaria la diffida al RUP ex art. 24, comma 3, D.M. n. 145/2000 (Cass. civ. Sez. 1 n. 4790 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti di appalto di lavori pubblici, una volta che sia stata riconosciuta la legittimità dell’iniziale ordine di sospensione, l’art. 24, comma 3, D.M. n. 145/2000 risulta pienamente applicabile. Conseguentemente, ove l’appaltatore ritenga venuti meno i presupposti della sospensione, è suo onere inviare una diffida al responsabile del procedimento, affinché dia le necessarie disposizioni al direttore dei lavori per la ripresa delle opere. Tale diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Il motivo di ricorso che non si confronti con tale ratio decidendi, deducendo una prospettazione difforme da quella accolta dal giudice di merito, è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c. La nullità della sentenza di primo grado per omessa precisazione delle conclusioni non rientra tra le ipotesi di rinvio ex art. 354 c.p.c., convertendosi in motivo di appello e imponendo al giudice di decidere nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli.

Il Fatto

Una società, successivamente ammessa al concordato preventivo, agiva in giudizio nei confronti del Comune chiedendo il risarcimento dei danni da mancate produzioni e maggiori oneri, in relazione a riserve formulate per la sospensione dei lavori disposta durante l’esecuzione di un appalto. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo legittima la sospensione deliberata dalla direzione lavori. La Corte d’appello, rilevata la nullità della sentenza di primo grado per omessa precisazione delle conclusioni, decideva nel merito ex art. 162 c.p.c. e rigettava l’appello, evidenziando come la società avesse riconosciuto la legittimità della sospensione e non avesse provveduto all’invio della diffida al RUP prevista dall’art. 24, comma 3, D.M. n. 145/2000.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha scrutinato i due motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili per il loro mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, relativo alla presunta illegittimità della sospensione per eccessiva durata, la Corte ha rilevato che la società aveva sempre ammesso la legittimità dell’ordine di sospensione e l’immediata ripresa dei lavori dopo l’approvazione della variante. Sarebbe stato onere della ricorrente argomentare, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., di aver sin dall’inizio fondato le proprie ragioni sulla diversa prospettazione dell’eccessivo protrarsi, deducendo un’erronea interpretazione della domanda da parte del giudice di merito.

La Corte ha inoltre ribadito il principio, già enunciato da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1130 del 2025, secondo cui, riconosciuta la legittimità dell’iniziale sospensione, l’appaltatore che intenda far valere l’illegittima maggiore durata ha l’onere di inviare la diffida al responsabile del procedimento. Tale diffida risulta condizione necessaria per iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, rendendo inammissibili le riserve iscritte senza il previo adempimento.

In relazione al secondo motivo, concernente la nullità della sentenza di primo grado e la mancata remissione della causa al tribunale, la Corte ha chiarito che la nullità per omessa precisazione delle conclusioni non integra le ipotesi tassative di rinvio ex art. 354 c.p.c., dovendo convertirsi in motivo di appello. La Corte territoriale aveva correttamente rilevato il vizio e definito il gravame nel merito, prendendo atto delle conclusioni rassegnate nell’atto di appello e rinnovando gli atti nulli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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