Divieto di accesso agli stadi e proporzionalità: illegittima l’estensione ai campionati dilettantistici (TAR Lombardia n. 288 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso agli impianti sportivi adottato dal Questore ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e c), legge n. 409/1991 è misura amministrativa a carattere sanzionatorio o cautelare che deve rispettare il principio di proporzionalità rispetto alla condotta tenuta e al bene giuridico protetto. L’estensione del divieto anche ai campionati dilettantistici nei quali l’interessato sia tesserato come calciatore eccede i limiti della proporzionalità, perché preclude l’esercizio di un’attività autonoma e lecita, fonte di sostentamento, priva di connessione immediata e diretta con l’attività di spettatore. La misura, in tale parte, non arreca alcun effettivo beneficio all’interesse pubblico alla quiete e alla vivibilità dei luoghi di ritrovo degli spettatori e contraddice le finalità rieducative che la sanzione persegue. Il provvedimento è pertanto annullato nei limiti in cui impedisce la frequentazione degli stadi in qualità di calciatore tesserato, e non di spettatore.

Il Fatto

Il ricorrente, laureato in scienze motorie e calciatore dilettante tesserato in serie D ed Eccellenza, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Milano, ravvisato un tentativo di accesso allo stadio con titolo appartenente ad altra persona e una resistenza a un addetto alla sicurezza, gli ha disposto il divieto di accesso per due anni a tutti gli impianti sportivi nazionali e dell’Unione europea ove si disputino manifestazioni calcistiche, comprese quelle dei campionati minori.

La censura non investe l’an del provvedimento, ma la sola parte in cui il divieto include il Campionato Nazionale Dilettanti (serie D) e i campionati di calcio dilettantistico, impedendo di fatto al ricorrente l’esercizio dell’attività per la quale è tesserato. Il ricorrente deduce violazione del principio di proporzionalità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, oltre alla lesione di diritti di rango costituzionale e convenzionale. L’Amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Dall’esame degli atti emerge che il ricorrente è stato escluso non solo dalla frequentazione degli stadi come spettatore, ma anche, implicitamente, come sportivo dagli impianti ove si svolgono le partite dei campionati minori nei quali svolge la propria attività. Il divieto produce così un effetto ulteriore e diverso rispetto a quello tipico della misura.

Il Tribunale applica il criterio di proporzionalità: la misura amministrativa sanzionatoria o cautelare deve essere commisurata alla condotta tenuta e al bene giuridico protetto. Nella parte in cui preclude lo svolgimento dell’attività sportiva, il provvedimento finisce per comprimere un’attività diversa da quella nella quale il ricorrente ha tenuto la condotta contestata, senza alcun effettivo beneficio per l’interesse pubblico alla quiete e alla vivibilità dei luoghi di ritrovo degli spettatori.

L’estensione del divieto ad attività autonome, prive di connessione immediata e diretta con quella di spettatore di eventi calcistici, supera quindi i limiti della proporzionalità. Impedisce all’interessato di svolgere un’attività che può costituire fonte di sostentamento e strumento per la gestione corretta delle pulsioni, in contrasto con le finalità di tutela degli interessi protetti e con quelle rieducative che la sanzione comunque persegue.

Il Collegio valorizza, in senso confermativo, la stessa struttura dell’atto, che esclude dal divieto la presenza e il transito in prossimità dei luoghi vietati per ragioni di studio o lavoro: ciò dimostra come l’Amministrazione abbia inteso stabilire una connessione diretta tra divieto di accesso e qualità di spettatore. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento dell’atto per la parte relativa agli impianti dei campionati minori, qualora il ricorrente vi si rechi come calciatore tesserato e frequenti spazi diversi da quelli riservati al pubblico. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *