Porto d’armi: fatti risalenti non bastano per l’inaffidabilità (TAR Lombardia n. 294 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di porto d’armi è subordinato, tra gli altri presupposti, alla valutazione discrezionale della buona condotta e dell’affidamento di non abusare delle armi, il cui onere probatorio grava sull’amministrazione (Corte costituzionale n. 440 del 1993). Il diniego può fondarsi anche su fatti non oggetto di condanna penale, purché siano sintomatici di pericolosità sociale. Tuttavia, la valutazione deve essere attuale e ponderata con il contegno complessivamente tenuto dall’istante: episodi risalenti nel tempo, non seguiti da ulteriori condotte analoghe, non sono idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità. Il difetto di istruttoria sull’attualità del pericolo rende illegittimo il provvedimento di rigetto.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto alla Questura di Como il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. L’amministrazione ha respinto l’istanza ritenendo che l’istante non possedesse i requisiti soggettivi richiesti dagli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931 e dall’art. 1, n. 5, del d.m. 28.4.1998. A fondamento del diniego la Questura ha posto una segnalazione risalente al 2002 ex art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, un episodio di guida in stato di ebbrezza del 2003 con sospensione prefettizia della patente, una notizia di reato del 2011 per la medesima violazione e il conseguente provvedimento inibitorio del 2013.

Il ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: da un lato l’assenza dei presupposti per negare il titolo e l’omessa dimostrazione concreta della pericolosità sociale; dall’altro il difetto di attualizzazione del giudizio di inidoneità psico-fisica, avendo egli allegato la certificazione medica specialistica. Il Ministero dell’interno si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 43 del r.d. n. 773/1931 e l’art. 11 del medesimo regio decreto, e dà atto della declaratoria di illegittimità costituzionale delle due disposizioni nella parte in cui ponevano a carico dell’interessato l’onere di provare la buona condotta (Corte costituzionale n. 440 del 1993). Il rilascio del titolo presuppone quindi una valutazione discrezionale sul quomodo, con ponderazione degli interessi in gioco: la pubblica incolumità e l’interesse privato sotteso al permesso.

Il Tribunale precisa che il porto d’armi può essere negato anche in assenza di una sentenza penale di condanna, laddove emergano fatti o circostanze, anche attinenti a procedimenti penali in corso, da cui dedurre la pericolosità sociale dell’istante e il rischio per la collettività. Richiama sul punto i propri precedenti della Sezione (n. 1834 del 2023, n. 2423 del 2023, n. 2673 del 2023) e la nozione di affidabilità come autocontrollo e senso di responsabilità elaborata dal Consiglio di Stato (n. 3738 del 2023).

Nel caso concreto, però, gli episodi posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità risalgono al periodo 2002-2011 e non risultano seguiti da ulteriori condotte sintomatiche dopo il 2011. La Questura, ad avviso del Collegio, non ha ravvisato un pericolo attuale nell’abuso delle armi né ha ponderato adeguatamente il tempo trascorso e il contegno complessivamente tenuto dal ricorrente dopo quei fatti.

La medesima carenza istruttoria inficia il giudizio sul possesso dei requisiti psico-fisici ex art. 1, n. 5, del d.m. 28.4.1998: il ricorrente ha comprovato la sussistenza dei requisiti allegando la documentazione medica specialistica. Il diniego si rivela così fondato unicamente su circostanze risalenti, senza attualizzazione del pericolo. Il ricorso è pertanto accolto e il decreto del Questore annullato, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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