Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3420 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È esperibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. L’Amministrazione che non contesti il titolo né provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione al giudicato, gravando su di essa, per l’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi o impeditivi. In caso di perdurante inadempimento il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. La nomina di un dirigente dello stesso Ministero non dà diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3094 del 5 giugno 2024, ha dichiarato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre accessori.
La sentenza, notificata ai fini esecutivi il 6 giugno 2024 e non impugnata, è passata in giudicato, come da certificazione del 5 maggio 2025. Poiché l’Amministrazione non ha provveduto all’accredito nonostante i solleciti, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Sicilia, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. Il titolo azionato è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato: essa rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Quanto all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997, è documentata la notificazione della sentenza al Ministero in data 6 giugno 2024.
Nel merito, il TAR rileva il rituale esercizio dell’azione e l’affermato perdurante inadempimento dell’Amministrazione, che non ha contestato il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste in capo al Ministero l’obbligo giuridico di eseguire la sentenza.
Il Tribunale ordina pertanto l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Quanto al compenso, il Collegio esclude il diritto del commissario in ragione della sua appartenenza all’apparato ministeriale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, nonché il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa ivi citata, tra cui TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142/2024. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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