Indennità di acquisizione sanante alla giurisdizione ordinaria, non al giudice amministrativo (TAR Marche n. 288 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla determinazione e alla corresponsione dell’indennizzo previsto per l’acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, e alla competenza funzionale in unico grado della Corte d’Appello. Tale riparto costituisce la regola generale per la determinazione giudiziale delle indennità dovute a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale. Il giudice amministrativo, investito dell’impugnazione del provvedimento di acquisizione, dichiara pertanto il difetto di giurisdizione sul motivo che investe il quantum indennitario, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. qualora il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le norme sulla partecipazione al procedimento non vanno applicate in modo meccanico e formalistico, e il provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni argomentazione della parte privata.
Il Fatto
La vicenda riguarda il tratto amministrativo successivo alla sentenza della Sezione n. 674 del 31 ottobre 2023, con cui era stato stabilito l’obbligo del Comune di avviare e concludere il procedimento finalizzato a porre fine all’occupazione de facto di un immobile destinato a scuola secondaria di primo grado, scegliendo tra acquisizione sanante e restituzione con proposta risarcitoria.
Il Comune ha adottato la deliberazione consiliare e la determinazione dirigenziale che definiscono il procedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. I proprietari hanno impugnato tali atti deducendo la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ad alcuni di essi, la mancata considerazione delle loro osservazioni, il travisamento del giudicato in punto di indennizzo e chiedendo la restituzione dell’immobile con risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare del Comune, che contesta il difetto di giurisdizione sul profilo della determinazione dell’ammontare dell’indennità di acquisizione. L’eccezione è accolta. Il Tribunale richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale, citando Cass. Civ., S.U., n. 20691/2021 e n. 15912/2021, oltre a Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6074/2019, n. 1917/2021 e n. 4550/2017.
Secondo tale orientamento, la controversia sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo ex art. 42-bis spetta al giudice ordinario, con competenza funzionale in unico grado della Corte d’Appello. Si tratta della regola generale per la determinazione giudiziale delle indennità conseguenti alla compressione del diritto dominicale. Il motivo che investe il quantum è dunque dichiarato inammissibile, con declinazione della giurisdizione amministrativa in favore di quella ordinaria ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011.
Nel merito, il primo motivo è infondato: risultano in atti le attestazioni di consegna degli avvisi ai ricorrenti e le modalità di notifica erano state stabilite dal decreto presidenziale del TAR, cui il Comune si è attenuto. Le doglianze riferite a soggetti non ricorrenti sono inammissibili per difetto di legittimazione.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La nota inviata dai ricorrenti conteneva precisazioni in fatto sulle quote di proprietà e sulla residenza di uno di essi, oltre a deduzioni sull’indennità. Il Collegio osserva che le norme sulla partecipazione al procedimento non vanno applicate meccanicamente, citando TAR Marche sez. I, n. 699/2023, confermata da Consiglio di Stato sez. II, n. 7167/2024, e che il provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni argomentazione. Il contenuto della nota può al più riguardare il quantum indennitario e non incide sulla legittimità dell’acquisizione.
Anche il quarto motivo è disatteso, non ravvisandosi illegittimità nell’operato dell’amministrazione. Il ricorso è quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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