Ordine di demolizione atto dovuto senza obbligo di motivazione (TAR Lazio n. 249 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione ex art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto e rigorosamente vincolato: la motivazione è adeguata e sufficiente quando il provvedimento rechi la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza del titolo edilizio e l’individuazione della norma applicata. La misura demolitoria ha carattere reale e i suoi destinatari sono sia il proprietario dell’immobile sia l’autore dell’abuso, senza che rilevino profili di imputabilità soggettiva o di buona fede. Al procedimento di repressione degli abusi edilizi non si applicano le garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. l. n. 241/1990, stante la natura vincolata dell’attività; l’omissione del preavviso non produce comunque effetti invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di San Felice Circeo ha ingiunto ai proprietari di un terreno, tra cui la stessa, di demolire due manufatti in muratura di circa 91 mq, realizzati in assenza di titolo edilizio all’interno di un consorzio.

Il ricorso si fondava su due censure: l’asserita genericità dell’atto nell’individuazione delle unità immobiliari abusive e dei relativi proprietari, con difetto di istruttoria e di motivazione; la mancata comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, rileva che la motivazione dell’atto impugnato specifica in misura sufficientemente adeguata sia la tipologia di illecito — costruzione di manufatti di metratura non irrilevante senza titolo edilizio — sia le persone dei proprietari, tra cui la ricorrente.

Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e vincolato, non necessita di particolare motivazione: è sufficiente la descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione senza titolo e l’individuazione della norma applicata (Cons. Stato n. 8339/2023, n. 9691/2023, n. 9508/2023, n. 7785/2023, n. 7546/2023). Nella specie l’atto richiama gli artt. 27, 29 e 31 d.P.R. n. 380/2001.

Quanto all’imputabilità dell’abuso ai proprietari, il Collegio esclude ogni necessità di approfondimento: per il carattere reale della misura, l’ordine è legittimamente ingiunto ai proprietari del suolo a prescindere dall’imputabilità dell’illecito. Il riferimento è all’orientamento consolidato dopo l’Adunanza plenaria n. 9/2017: non occorre motivazione sulle ragioni di pubblico interesse alla rimozione, neppure quando il titolare attuale non sia responsabile materiale dell’abuso (Cons. Stato n. 6233/2018, n. 5355/2017). Il proprietario non può liberarsi dall’obbligo di rimessione in pristino eccependo l’estraneità all’abuso o la buona fede (TAR Lombardia n. 601/2023).

Il Collegio stigmatizza il carattere formale delle censure: la ricorrente non ha contestato l’individuazione dei destinatari né ha addotto un titolo idoneo a legittimare l’attività edificatoria.

Sul secondo motivo, il TAR rileva che l’atto dà atto dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento e che la ricorrente non comprova la mancata ricezione. Richiama quindi l’orientamento secondo cui l’attività di repressione degli abusi è di natura vincolata e non è assistita dalle garanzie partecipative (Cons. Stato n. 3971/2019); l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 esclude comunque effetti invalidanti, non avendo la ricorrente dedotto alcun elemento idoneo a determinare un diverso esito. Il ricorso è respinto; nulla per le spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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