Ottemperanza al giudicato di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1270 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di condanna emesso ai sensi della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’inerzia dell’amministrazione debitrice una volta decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il decorso del termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001 integra il presupposto dell’ottemperanza e legittima l’ordine di integrale esecuzione del giudicato, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il giudice nomina commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, con ulteriore termine per l’incarico. Al commissario non spetta alcun compenso specifico, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorso è proposto da più ricorrenti per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’Appello di Lecce aveva accolto la domanda di equa riparazione e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi indicate. Il decreto, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato, non era stato opposto ed era divenuto definitivo.
Nonostante la notifica, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. I ricorrenti hanno pertanto introdotto il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si è costituito in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’Appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nei termini.
Il passaggio successivo riguarda il presupposto temporale dell’ottemperanza. Il giudice richiama l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e rileva il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo. La resistenza dell’amministrazione si sostanzia dunque in un’inadempienza qualificata dal tempo.
Il Collegio esamina poi gli oneri documentali posti a carico del creditore dalla normativa speciale. I ricorrenti hanno inviato la dichiarazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza pagamento, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.
Nel merito, il TAR sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l’adempimento.
Per il caso di inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per l’espletamento dell’incarico, previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Sul punto il giudice esclude espressamente la spettanza di un compenso specifico, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015 e il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. All’accoglimento segue la condanna del Ministero alle spese, liquidate in dispositivo, oltre al rimborso delle spese accessorie sostenute per la proposizione del giudizio, in favore del difensore dichiaratosi antistatario; a sostegno il Collegio richiama Cons. Stato n. 3484 del 2021, Cons. Stato n. 1498 del 2017 e TAR Campania n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
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