Il degrado del bene non impedisce la dichiarazione di interesse culturale (C.G.A.R.S. n. 318 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione di interesse storico-artistico, lo stato di degrado, di parziale distruzione o di cattiva conservazione del bene non è incompatibile con la valutazione di interesse culturale e non osta al relativo accertamento ex art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. La valutazione dell’idoneità delle rimanenze ad esprimere il valore da tutelare resta rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione preposta all’imposizione e gestione del vincolo. Quanto all’obbligo di esaminare le osservazioni del privato, l’Amministrazione non è tenuta alla puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto, che richiami gli accertamenti istruttori. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del controllo di attendibilità, ragionevolezza e non contraddittorietà del giudizio tecnico-discrezionale.

Il Fatto

La società proprietaria di un complesso immobiliare di interesse storico ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il decreto dirigenziale con cui l’Assessorato regionale dei beni culturali ha dichiarato l’interesse storico, artistico e architettonico di alcune porzioni dell’edificio ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 42/2004. La ricorrente lamentava il difetto di motivazione sulle osservazioni presentate in sede procedimentale e il vizio di istruttoria, sostenendo che i lavori di ristrutturazione avessero alterato l’impianto originario e che mancasse il requisito della risalenza ultracinquantennale.

Il TAR, con la sentenza n. 1813 del 07.07.2022, ha respinto il ricorso e condannato la società alle spese. La soccombente ha proposto appello al C.G.A.R.S., riproponendo le medesime censure e chiedendo una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la consistenza attuale del bene.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato infondato il gravame. Sul primo motivo, il C.G.A.R.S. ha rilevato che il decreto impugnato non si è limitato a menzionare le osservazioni della società, ma le ha espressamente disattese, richiamando gli accertamenti della Soprintendenza e la relazione tecnica allegata: le osservazioni sono state ritenute inidonee a superare i motivi del riconoscimento dell’interesse culturale particolarmente importante.

Richiamando un orientamento consolidato, il Collegio ha affermato che l’onere di valutare le osservazioni pertinenti del privato non impone la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto. È stata quindi respinta la critica secondo cui il riscontro proveniva dall’Ufficio istruttore anziché dal Dipartimento competente: la nota della Soprintendenza del 17 maggio 2012 aveva puntualmente confutato le osservazioni in via procedimentale, confermando l’esigenza di sottoporre il bene a tutela.

Sul secondo motivo, il C.G.A.R.S. ha richiamato un proprio precedente secondo cui lo stato di degrado del bene non è incompatibile con la valutazione di interesse storico-artistico-architettonico, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l’ulteriore degrado. Lo stato di parziale distruzione o di cattiva manutenzione è irrilevante ai fini dell’accertamento ex art. 10, comma 3, lett. a), restando rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione la valutazione dell’idoneità delle rimanenze a esprimere il valore tutelato.

Il Collegio ha poi condiviso la conclusione del primo giudice circa la completezza dell’istruttoria: la società non aveva dato prova dell’epoca dei lavori di ristrutturazione asseritamente snaturanti, non risultando alcuna autorizzazione né specifica prova documentale, oltre alla perizia di parte. Il giudizio dell’Amministrazione — gli interventi postumi non avevano pregiudicato il valore culturale del complesso, testimonianza rara di un ambito culturale specifico per gli apparati decorativi liberty — è stato ritenuto opinabile ma esente da vizi di inattendibilità, irragionevolezza e illogicità manifesta.

L’appello è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese del grado in ragione della natura della controversia e della parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

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