Requisiti morali e rinvio a giudizio: legittima l’esclusione del vigile del fuoco (Cons. Stato n. 2903 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso delle qualità morali e di condotta richiesto per l’accesso al ruolo di vigile del fuoco costituisce oggetto di valutazione complessiva rimessa all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, non ancorata alla presenza di fatti tipizzati né alla necessità di una condanna definitiva. È sufficiente un quadro che comprometta l’affidabilità del candidato, dovendosi garantire la credibilità e il prestigio delle funzioni da svolgere. Un rinvio a giudizio per un reato commesso in occasione e a causa del servizio legittima l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario. Il carattere speciale della procedura non consente di superare il difetto del requisito, che attiene alla stessa ammissione e rende preclusiva la stabilizzazione. Nessun affidamento tutelabile sorge per effetto dell’avvio del procedimento cautelare, stante l’autonomia dei diversi giudizi.

Il Fatto

Il ricorrente, collocatosi in posizione utile per l’ammissione al corso di formazione riservato al personale volontario, è stato escluso dal Ministero dell’Interno — Dipartimento dei Vigili del fuoco dalla procedura speciale di reclutamento per la qualifica di vigile. L’esclusione si fondava sul difetto del requisito delle qualità morali e di condotta, desunto dal certificato dei carichi pendenti, ove risultava un procedimento penale.

Il candidato impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo violazione della lex specialis e dell’art. 27 Cost., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo corretta la valutazione dell’Amministrazione. Avverso tale sentenza è proposto appello, per il carattere speciale della procedura e la natura tassativa delle cause escludenti previste dal bando.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo: il possesso dei requisiti morali e di condotta è richiesto agli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco dall’art. 26 della l. n. 53/1989, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, secondo cui il Corpo rientra tra le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa, sicurezza e protezione civile. Il d.lgs. n. 217/2005, all’art. 5, richiama espressamente tale requisito per l’accesso al ruolo di vigile.

La verifica del requisito non discende automaticamente da comportamenti predeterminati. Richiede invece una valutazione complessiva sull’affidabilità dell’interessato prima della costituzione del rapporto stabile di lavoro, con ampio potere discrezionale volto a consentire l’instaurazione del rapporto solo con candidati che offrano ragionevole affidamento di credibilità e prestigio. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. IV, n. 6417 del 2001.

L’Amministrazione ha applicato correttamente tale criterio: ha disposto la sospensione cautelare dai richiami in servizio a seguito dell’imputazione per reato commesso in occasione e a causa del servizio, ai sensi dell’art. 35, comma 5, della l. n. 521/1988 — misura distinta dalla radiazione prevista dal comma 2 per il personale permanente. Persistendo il procedimento penale e non essendo definita la responsabilità, la scelta di non procedere all’assunzione è motivata e immune da vizi manifesti.

Quanto all’affidamento, il Collegio ribadisce l’autonomia dei diversi giudizi, richiamando Cass. n. 4684 del 2 marzo 2026: finanche l’assoluzione penale non comporta automaticamente l’illegittimità della destituzione disciplinare. Il carattere speciale della procedura non muta l’esito, poiché il requisito attiene alla stessa ammissione e rende preclusiva la stabilizzazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per le peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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