Accesso agli atti disciplinari archiviati e interesse difensivo del professionista esponente (Cons. Stato n. 2902 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che ha presentato un esposto disciplinare, dolendosi di un comportamento professionalmente rilevante di altro sanitario, vanta un interesse qualificato all’ostensione degli atti del procedimento disciplinare attivato e poi archiviato. Tale interesse è concreto e attuale non solo perché correlato alla qualità professionale dell’esponente, ma anche perché la conoscenza degli atti è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa giudiziale o stragiudiziale. Il diritto di accesso resta autonomo rispetto all’eventuale giudizio: il giudice amministrativo verifica i soli presupposti legittimanti la richiesta e non la rilevanza dei documenti nel contenzioso. L’archiviazione del procedimento disciplinare non elide l’esigenza conoscitiva, che permane ove serva a valutare iniziative a tutela dell’onorabilità e del patrimonio reputazionale.

Il Fatto

Un medico specialista in anestesia proponeva esposto disciplinare all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri provinciale, lamentando che la consulente tecnica nominata in un procedimento civile ex art. 696 bis c.p.c., relativo al decesso di un paziente, avesse svolto accertamenti medico-legali senza il supporto di uno specialista, con ricadute sulla valutazione della condotta professionale dell’esponente. L’Ordine, con nota del 24 settembre 2024, riteneva insussistenti i presupposti del procedimento disciplinare e archiviava.

L’esponente chiedeva quindi l’accesso agli atti del procedimento. L’Ordine respingeva l’istanza, negando un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Il TAR Lazio, con sentenza n. 22340/2025, accoglieva il ricorso ex art. 116 c.p.a., ravvisando la posizione qualificata dell’istante anche in relazione alla prospettata responsabilità erariale ventilata dall’azienda sanitaria datrice di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello dell’Ordine e conferma l’ostensione degli atti. Il nodo è la sussistenza della legittimazione e dell’interesse all’accesso in capo a chi, avendo segnalato la condotta, abbia visto archiviare il procedimento. La risposta è positiva: la posizione dell’esponente è qualificata, perché legata alla sua qualità professionale e integrata da elementi ulteriori, quali le interlocuzioni scritte con l’azienda ospedaliera in vista dell’azione di rivalsa.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. Il giudice deve accertare se la documentazione richiesta sia potenzialmente utilizzabile a fini di difesa: si tratta di verifica prognostica, non di giudizio sulla fondatezza delle future iniziative. Il Collegio richiama Cons. St. n. 1121/2022, Cons. St. n. 5004 del 30.10.2017 e Cons. St. n. 1067 del 23.02.2010.

Quanto alla riservatezza, il Collegio esclude che il coinvolgimento di dati sensibili e giudiziari imponga un bilanciamento rafforzato ostativo. La natura riservata degli atti del procedimento disciplinare comporta soltanto una più restrittiva valutazione in concreto della legittimazione e delle modalità di accesso, mentre l’eccezione del comma 7 opera nei limiti dello strettamente indispensabile e dei termini dell’art. 60 del d.lgs. n. 196/2003. L’interesse difensivo resta comunque tutelato, giacché le esigenze di tutela giudiziale e stragiudiziale rilevano prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’azione.

Il Collegio ribadisce infine l’autonomia della domanda di accesso: il giudice adito verifica i soli presupposti legittimanti e non anche la ricevibilità o la rilevanza dei documenti nel giudizio principale, pendente o meno. La conoscenza degli atti, nel caso concreto, non è superflua: può orientare le ulteriori iniziative, rafforzare i propositi di difesa o indurre a desistere, con effetto deflattivo di futuri contenziosi. L’appello è quindi respinto e le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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