L’area data in concessione suppletiva può essere usata per la balneazione, salvo il divieto di deposito di materiali (TAR Puglia n. 380 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale marittima suppletiva, rilasciata in ampliamento di una precedente concessione per l’esercizio di uno stabilimento balneare, è funzionalmente collegata a quest’ultima e può pertanto essere impiegata per lo svolgimento dell’attività balneare. Ne consegue che l’ordine di sgombero di attrezzature destinate in via diretta alla balneazione, come ombrelloni, sdraio, divanetti, tavolini e lettini, è illegittimo, trattandosi di beni coerenti con la naturale destinazione dell’area. Costituisce, invece, legittimo esercizio del potere di autotutela demaniale l’ordine di rimozione di materiali, qualora l’atto di assenso contenga un divieto generalizzato di deposito di oggetti di qualsiasi tipo. Il recepimento, da parte dell’amministrazione comunale, degli esiti di verbali istruttori redatti dalla Capitaneria di Porto — atti pubblici dotati di fede privilegiata — non integra un difetto di istruttoria o di motivazione, né la motivazione per relationem è di per sé viziata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale per la gestione di uno stabilimento balneare, aveva ottenuto una concessione suppletiva per l’ampliamento della porzione demaniale occupata. Dopo alcuni controlli, la Capitaneria di Porto contestava la violazione dell’art. 1164 cod. nav. per mancato rispetto delle prescrizioni della Valutazione di Incidenza Ambientale, rilevando l’occupazione dell’area con attrezzature da spiaggia. Il Comune ordinava quindi lo sgombero dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi. La società impugnava l’ordinanza e gli atti presupposti, deducendo vizi di istruttoria e motivazione e contestando, nel merito, l’interpretazione delle prescrizioni ambientali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha in primo luogo respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Capitaneria di Porto, affermando che un atto istruttorio può essere impugnato qualora sussista un rapporto di presupposizione funzionale con il provvedimento finale che lo recepisce.
Ha quindi ritenuto infondate le censure relative al difetto di motivazione e istruttoria, rilevando che l’ordinanza riporta testualmente i passaggi degli atti della Capitaneria, con motivazione per relationem ammessa dall’art. 3 della legge n. 241/1990. Peraltro, il potere esercitato era vincolato, con conseguente esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della medesima legge. Quanto al recepimento degli accertamenti della Capitaneria, il Collegio ha chiarito che i relativi verbali costituiscono atto pubblico e l’amministrazione può limitarsi a prenderne atto.
Nel merito, il TAR ha accolto la tesi della società: la concessione suppletiva è funzionalmente collegata alla concessione principale per stabilimento balneare e l’impiego dell’area per l’attività balneare è ammesso. Il provvedimento di VIncA non conteneva alcun divieto di svolgere l’attività, limitandosi a precludere la realizzazione di nuove strutture e infrastrutture. Sono quindi illegittime le contestazioni relative a ombrelloni, sdraio, divanetti, tavolini, lettini e a semplici strutture ombreggianti.
Legittimo è, invece, l’ordine di rimozione delle sdraio accatastate sul confine tra l’area in concessione e la proprietà privata. Il provvedimento di VIncA prevede il divieto di “deposito di qualsiasi tipo di materiale”, divieto di carattere generalizzato che non consente distinzioni in ragione della natura delle attrezzature. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento dell’ordinanza limitatamente all’ordine di sgombero dei beni impiegati per l’esercizio dell’attività balneare. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.