Ampliamento verde agricolo ammesso per edifici già in maso chiuso poi svincolato (TAR Trentino-Alto Adige n. 218 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ampliamento degli edifici destinati ad abitazione situati in verde agricolo, l’art. 17, comma 5, della L.P. n. 9/2018 richiede cinque requisiti: destinazione d’uso, esistenza, volumetria, zona e non appartenenza a un maso chiuso. Solo i requisiti dell’esistenza e della volumetria si riferiscono al 24 ottobre 1973; la condizione di non appartenenza a un maso chiuso opera invece al momento della domanda edilizia. Ne deriva che l’edificio già ricompreso in un maso chiuso e legittimamente svincolato prima della domanda può accedere al beneficio volumetrico. Il comma 5-bis, nel precludere l’ampliamento agli edifici distaccati dal maso chiuso, conferma la lettura attuale del requisito e non estende il divieto agli edifici appartenuti a un maso ormai sciolto.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un edificio residenziale di circa 596 m³ in verde agricolo, già parte di un maso chiuso fino al 2022 e mai ampliato in precedenza, ha presentato domanda di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con ampliamento fino a 1.000 m³, ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 5-bis, della L.P. n. 9/2018.

Il Comune ha comunicato un preavviso di rigetto fondato su due ragioni ostative: il difetto del requisito di non appartenenza al maso chiuso al 1973 e il mancato rispetto della distanza di cinque metri dal confine. Il diniego definitivo è stato impugnato davanti al giudice amministrativo con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo. La difesa comunale qualifica la disposizione come eccezione al divieto generale di nuove costruzioni. L’argomento è respinto su due piani: l’art. 103, comma 24, della LPTP ha ampliato il concetto di ristrutturazione edilizia, includendovi demolizioni e ricostruzioni anche con aumenti volumetrici, sicché la norma non è più eccezione ma caso ammesso; e la questione concreta non è restringere un enunciato esteso, bensì interpretare un requisito specifico.

L’analisi grammaticale della disposizione è decisiva. L’inciso “esistenti dal 24 ottobre 1973 con una volumetria di almeno 300 m³” è un blocco logico-sintattico che delimita i soli requisiti storici di esistenza e volumetria. La locuzione “e non appartenenti a un maso chiuso” è esterna all’inciso ed è coordinata per semplice congiunzione, come requisito attuale. I cinque elementi sono giustapposti e ciascuno ha funzione autonoma.

Questa lettura rispetta il primato dell’interpretazione letterale, richiamato dalla pronuncia del Cons. Stato, sez. V, n. 2079 del 28.2.2023, e non eccede nel divieto di interpretazione estensiva. Il beneficio spetta quindi agli edifici che erano parte di un maso chiuso nel 1973, purché legittimamente svincolati prima della domanda.

Il comma 5-bis conferma l’esito: la condizione del distacco va verificata al momento della domanda ed è ostativa al beneficio. Il distacco è concetto tecnico della L.P. n. 17/2001 e presuppone la sopravvivenza del maso; diverso è lo svincolo, disciplinato dall’art. 36. Il legislatore, se avesse voluto estendere il divieto, lo avrebbe detto espressamente.

Il secondo motivo è invece infondato: l’art. 10 delle norme di attuazione al piano paesaggistico comunale impone la distanza di cinque metri dal confine senza eccezioni per singoli elementi edilizi, e ogni elemento che supera la linea è vietato. Poiché il diniego è plurimotivato, la legittimità di una sola giustificazione sorregge l’atto, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, sez. II, n. 9243 del 2023 e della sez. VI, n. 4866 del 2020. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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