Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’adempimento integrale (TAR Sicilia n. 2940 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorrente assolve al proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza e l’ammontare del credito portato dal titolo esecutivo giudiziale rimasto inadempiuto. Su tale prova si applica il principio dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi vi ha interesse. Ne consegue che spetta all’amministrazione intimata allegare e provare l’integrale adempimento e la conseguente estinzione del diritto. Ove l’ente non si costituisca e non fornisca tale prova, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina l’esecuzione del giudicato, nominando il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 53 del 17.1.2024, che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Patti, ha condannato il Comune al pagamento degli interessi moratori per il tardivo pagamento di alcune fatture relative a lavori di riqualificazione oggetto di un contratto di appalto.

Il titolo è stato notificato al Comune a mezzo PEC il 26.2.2024, con il conteggio delle somme, ed è divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso per Cassazione. Secondo la ricorrente, l’ente ha riconosciuto la correttezza del conteggio, salvo un esiguo importo per IVA sulle spese del primo grado, ma non ha adempiuto, limitandosi a proporre un accordo transattivo rimasto senza seguito. Da qui il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., con richiesta di nomina del Commissario ad acta e condanna alle spese. Il Comune non si è costituito; l’Assessorato regionale si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un profilo procedurale: alla camera di consiglio del 9 settembre 2025 era emerso l’errato deposito della prova della notifica del titolo in formato .pdf anziché .eml. Su richiesta del difensore, la causa è stata rinviata al 21 ottobre 2025 per consentire la regolarizzazione, poi avvenuta. La trattazione è quindi proseguita nel merito.

Nel merito il ricorso è fondato. Sussistono tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non risulta provato l’esatto e integrale adempimento da parte del Comune.

Il passaggio centrale attiene alla ripartizione dell’onere della prova. Il Collegio applica l’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a., e ha prodotto un analitico conteggio di quanto dovuto in forza del titolo. Incombeva quindi sul Comune provare l’estinzione del diritto per integrale pagamento. L’ente non si è costituito e non ha assolto a tale onere.

A fronte della prova del credito e del suo ammontare, l’estinzione dello stesso resta non provata. Il ricorso è pertanto accolto e il Comune è ordinato a ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con facoltà di delega, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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