Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e onere probatorio dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 2942 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente assolve all’onere probatorio con la produzione del titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, nonché con la dimostrazione del decorso del termine dilatorio. Una volta provato il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione del giudicato, incombe sull’amministrazione, secondo il principio dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, segnatamente l’adempimento. La mera costituzione in giudizio, priva di qualsiasi deduzione sull’avvenuta esecuzione o su una valida giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere. All’inutile decorso del termine assegnato consegue la nomina del commissario ad acta, che non ha diritto a compenso ove sia dirigente della stessa amministrazione resistente.

Il Fatto

Con sentenza n. 430/2024 il Tribunale di Messina, Sezione lavoro, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, in favore dei docenti a tempo determinato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della somma di € 1.500,00 oltre accessori.

La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato senza che l’amministrazione vi desse spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza nulla dedurre sull’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e definitivo, è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risulta alcun adempimento da parte dell’amministrazione.

Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama l’art. 2697 c.c. e ne fa applicazione nel giudizio di ottemperanza: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli.

Poiché la ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire, individuato nell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettava all’amministrazione provare l’inefficacia del titolo o l’estinzione del diritto. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La difesa si è esaurita in un atto di stile, inidoneo a contrastare la pretesa esecutiva.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di integrale esecuzione del giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio.

Quanto al compenso, il Tribunale applica per analogia la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamata dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, secondo cui la regola vale anche per le altre condanne al pagamento di somme di denaro. Trattandosi di dirigente della stessa amministrazione, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione e nulla è dovuto a titolo di compenso. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in € 500,00 oltre oneri e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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