Accesso difensivo agli atti e nesso con il giudizio pendente (Cons. Stato n. 170 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso difensivo ai documenti amministrativi, l’amministrazione detentrice e il giudice adito ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 104 del 2010 non devono compiere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio. Un simile apprezzamento compete, se del caso, solo al giudice investito della controversia. L’unico limite è l’evidente, assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, cioè l’esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso per radicale assenza dei presupposti legittimanti. Quando il collegamento funzionale è adeguatamente rappresentato, il diritto di accesso prevale e le cautele disposte dal giudice di prime cure tutelano in modo equilibrato gli interessi contrapposti.
Il Fatto
La società appellata, proprietaria e gestrice di un impianto per spettacoli e eventi sportivi nel Milanese, aveva chiesto al Comune copia della SCIA relativa alla edificazione di una nuova arena, del Piano Economico Finanziario aggiornato e del parere comunale di verifica. La richiesta era strumentale a un contenzioso già pendente avanti al Consiglio di Stato, in cui la stessa società censurava le previsioni urbanistiche e le agevolazioni riconosciute all’operatore beneficiario.
Il Comune aveva inizialmente assentito all’ostensione, poi aveva revocato quel provvedimento sull’opposizione della società controinteressata, che aveva invocato segreti di business e informazioni confidenziali. Il TAR Lombardia, adito dalla richiedente, ha annullato la revoca e ha consentito l’accesso mediante estrazione di copia del solo parere comunale. Ha proposto appello la società controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado. Il percorso argomentativo muove dal superamento delle eccezioni di inammissibilità. La prima istanza era stata denegata perché priva della dimostrazione di un interesse concreto, diretto e attuale. Il diniego, quindi, si fondava su una rappresentazione dei fatti incompleta. La seconda istanza ha colmato quelle carenze, specificando l’interesse giuridico sotteso, calibrandolo sui soli atti consequenziali ai provvedimenti già impugnati e allegando la legittimazione attiva.
Da qui la Corte trae la conseguenza che la reiterazione della domanda si fonda su elementi di novità effettivi: nuova legittimazione, interesse concreto prima non evidenziato, indicazione precisa degli atti da ostentare e prospettazione dell’accesso anche nella forma civica. Il ricorso di primo grado era dunque tempestivo. Per le medesime ragioni cade anche l’eccezione di genericità e difetto di strumentalità: la causa petendi è ben articolata e consente di individuare interesse, legittimazione e doglianze.
Nel merito, il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 4 del 2021. In caso di accesso per esigenze difensive, né l’amministrazione né il giudice dell’accesso possono sindacare in anticipo l’utilità del documento nel giudizio pendente. Tale valutazione spetta solo all’autorità giudiziaria investita della questione. Il limite è ristretto all’ipotesi di radicale assenza dei presupposti legittimanti e di esercizio pretestuoso.
Applicando tale regola, la Corte ritiene adeguatamente rappresentato il collegamento funzionale tra il parere del 5 aprile 2023, reso sul piano economico finanziario modificato, e le esigenze difensive del giudizio pendente. Si tratta di un atto inserito nella sequela procedimentale oggetto di contenzioso, soggettivamente e oggettivamente amministrativo, rispetto al quale non è documentato che contenga segreti o dati sensibili non ostensibili. Le precauzioni apposte dal TAR, limitate al parere e agli atti di verifica, risultano idonee a bilanciare gli opposti interessi. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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