Abuso del processo e ultrattività del PIP: rigetto dell’appello (Cons. Stato n. 2943 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di abuso del processo opera come exceptio doli generalis e conduce all’inammissibilità dell’azione, ma la relativa fattispecie, integrando una deroga alla tutela costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., va accertata con estremo rigore e interpretata in senso restrittivo, soprattutto quando la parte attrice sia titolare di una posizione differenziata e qualificata e sussistano le condizioni dell’azione. Non integra abuso la scelta dell’impresa concorrente di contestare la legittimità del titolo edilizio rilasciato alla rivale, rientrando ciò nella dialettica fisiologica del mercato. Le previsioni conformative del P.I.P. conservano efficacia oltre il termine decennale ex art. 17 l. n. 1150/1942, non essendo necessario che le opere di urbanizzazione primaria siano materialmente ultimate prima della scadenza, purché il processo attuativo risulti avviato in tale termine. Il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è atto vincolato e la motivazione per relationem è ammessa; la violazione del contraddittorio rileva solo se avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento.

Il Fatto

La società appellante, titolare di un impianto di recupero inerti nel Comune di Bisaccia e concorrente dell’impresa controinteressata, aveva sollecitato l’esercizio dei poteri di controllo sulla S.C.I.A. “a sanatoria” presentata da quest’ultima per un analogo impianto. Ottenuto dal TAR Campania l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune, e poi l’accoglimento del ricorso avverso il diniego opposto dall’amministrazione, la società aveva impugnato il successivo permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Il primo giudice aveva respinto il ricorso con una doppia motivazione: inammissibilità per difetto di meritevolezza dell’interesse azionato e, nel merito, infondatezza. La società propone appello articolando quattro motivi, incentrati sull’erroneità della declaratoria di inammissibilità, sul difetto motivazionale del titolo, sull’omesso coinvolgimento procedimentale e sull’asserita inefficacia delle previsioni urbanistiche del P.I.P. per mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio corregge il primo giudice sull’abuso del processo. Il divieto, estensione processuale del generale divieto di abuso del diritto, si traduce nel rifiuto di tutela e dunque nell’inammissibilità dell’azione. La conseguenza è però una limitazione irreversibile del diritto di difesa ex art. 24 Cost., sicché l’accertamento va condotto con estremo rigore e la fattispecie va interpretata restrittivamente. Poiché l’appellante è titolare di una posizione differenziata e qualificata, con tutte le condizioni soggettive dell’azione soddisfatte, la denegatio actionis per immeritevolezza del risultato perseguito richiede una scrupolosa ponderazione delle circostanze concrete.

La circostanza che l’appellante operi in un lotto con la medesima destinazione urbanistica e abbia beneficiato di un parere favorevole analogo non basta. La contestazione del titolo della concorrente rientra nella dialettica legittima tra imprese, e la controinteressata conserva integro il diritto di sollecitare i poteri repressivi dell’amministrazione. Il ricorso di primo grado è pertanto ammissibile.

Nel merito, il secondo motivo è infondato: il permesso richiama la precedente nota comunale del 7 giugno 2022 e la motivazione per relationem è ammessa. Il terzo motivo cade parimenti, posto che l’accertamento di conformità è atto vincolato: ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 la violazione del contraddittorio rileva solo se avrebbe potuto fornire elementi utili alla decisione, evenienza esclusa nel caso concreto.

Il quarto motivo, il più articolato, è superato dall’istruttoria. Il Collegio ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui il termine decennale del P.I.P. vale solo per i vincoli espropriativi, permanendo le prescrizioni conformative di zona (Cons. Stato, sez. IV, n. 3002/2018; da ultimo cons. giust. reg. Sicilia n. 974/2019). La relazione del Comune ha attestato che l’intera area è dotata delle opere di urbanaizzazione primaria e che il progetto esecutivo del settore Sud risale al 15 marzo 2011, dunque a data anteriore alla scadenza. Non è necessario che le opere siano materialmente ultimate entro il termine: basta l’avvio del processo attuativo, in coerenza con l’interesse pubblico al completamento urbanistico.

Quanto alle singole difformità, la documentazione attesta ampie superfici destinate a parcheggio e a verde, mentre la previsione sugli impianti da fonti rinnovabili si limita a consentirne l’installazione, senza imporne la realizzazione. L’appello è respinto, con estromissione della Provincia di Avellino e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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