Titolo di sostegno conseguito in Spagna non riconoscibile senza comparazione positiva (Cons. Stato n. 2934 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in uno Stato membro è legittimo quando l’Amministrazione abbia svolto una comparazione in concreto tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall’ordinamento italiano, motivando le differenze riscontrate. La direttiva 2005/36/CE non impone allo Stato ospitante di attribuire al titolo di formazione rilasciato nello Stato d’origine un valore superiore a quello che esso possiede in tale Stato. È pertanto illegittima la sentenza che annulli il provvedimento di rigetto sul presupposto dell’assenza di istruttoria, quando questa risulti effettivamente compiuta, anche mediante l’acquisizione del parere del Ministero dell’Università e della Ricerca. La sola frequenza di un corso di specializzazione non produce, in Italia, alcun effetto abilitante.
Il Fatto
La ricorrente aveva conseguito in Spagna, presso un’università privata in collaborazione con una società, un titolo di formazione sul sostegno, e ne aveva chiesto il riconoscimento al Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza rilevando che il titolo non costituiva titolo ufficiale dell’ordinamento spagnolo, ma mero attestato di un corso “proprio” dell’ateneo, privo di valore abilitante.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento, ritenendolo in contrasto con la disciplina europea come ricostruita dall’Adunanza Plenaria del 2022 e censurando la mancata istruttoria e comparazione. Il Ministero proponeva appello, con sospensione cautelare della sentenza. Nelle more, l’interessata rinunciava alla domanda di riconoscimento e completava un percorso formativo nazionale, eccependo la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse: la frequenza dei corsi successivi è attività distinta rispetto al contenuto della determinazione negativa impugnata, che non attiene a quei percorsi ma all’ammissione diretta all’insegnamento. L’esito dell’appello non pregiudica dunque la frequenza dei corsi richiamati.
Nel merito, il Consiglio di Stato ribadisce i principi già espressi da Cons. Stato Sez. VII n. 7765 del 2025 e dalle pronunce n. 7253, 7254 e 7263 del 2025. L’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che dalla sola frequenza del corso di specializzazione per il sostegno possa discendere alcun effetto abilitante in Italia. Tale lettura è confermata dalla Corte di Giustizia UE del 20 novembre 2025 nelle cause C-340/24 e C-442/24: la libertà di circolazione non può imporre allo Stato ospitante di riconoscere al titolo estero un valore superiore a quello posseduto nello Stato d’origine.
Il titolo allegato non è attestato di competenza né titolo di formazione ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2005/36/CE, prescritto dallo Stato membro per accedere alla professione, ma mero attestato di frequenza privo di valenza ufficiale. Il TAR non ha smentito tale rilievo.
In ogni caso, l’Amministrazione ha svolto la comparazione in concreto, avvalendosi del parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca. L’istruttoria ha evidenziato l’assenza di riscontri su competenze e approccio ICF, sui requisiti del D.M. 30 settembre 2011, sui laboratori diversificati per ordine e grado, sul tirocinio di 300 ore presso istituzioni scolastiche, sui 60 crediti formativi universitari e sull’esclusione della formazione on line e blended. Un titolo privo di specializzazione per ordine e grado risulterebbe inoltre spendibile in tutti i gradi di scuola, contro la logica del sistema italiano.
La sentenza impugnata è dunque errata laddove ha affermato che il Ministero non avrebbe dato conto di alcuna istruttoria e che sarebbe mancato il parere del Ministero dell’Università, in realtà acquisito. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto. La sopravvenuta rinuncia al riconoscimento giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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