Silenzio inadempimento e obbligo di provvedere sulla demolizione di recinzione in fascia di rispetto stradale (TAR Abruzzo n. 323 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di silenzio inadempimento, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere espressamente su un’istanza di demolizione proposta ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, qualora non risulti manifestamente infondata. La legittimazione del richiedente è radicata dalla vicinitas e dalla titolarità di una posizione differenziata correlata al dovere di vigilanza edilizia. L’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 trova applicazione anche alla fascia di rispetto a tutela demaniale stradale, prevedendo come unica sanzione la rimozione, senza che rilevi la natura di opere minori o di modesta entità. La domanda risarcitoria e quella di indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990, richiedono la prova del nesso di causalità e, per l’indennizzo, la previa attivazione del potere sostitutivo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva richiesto al Comune l’adozione di un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 nei confronti di una recinzione metallica realizzata dai controinteressati a margine di una strada comunale, in una fascia di rispetto demaniale. L’Amministrazione, già destinataria di una precedente istanza che aveva condotto all’ordine di rimozione di un vigneto, era rimasta silente anche sulla nuova segnalazione e sul successivo sollecito. Il ricorrente deduceva la violazione delle distanze dal confine stradale previste dal regolamento comunale, lamentando l’impossibilità di accedere al proprio fondo con mezzi agricoli. Proponeva altresì domanda risarcitoria e, in subordine, domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 2-bis l. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione del ricorrente, individuandone il fondamento nella vicinitas e nella titolarità di una posizione differenziata, correlata al dovere dell’Amministrazione di provvedere in materia di vigilanza edilizia, dovere vincolato ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001. Ha quindi escluso che la nota prot. 8303 del 28/11/2024, riferita al precedente procedimento, potesse costituire risposta espressa o tacita alla nuova istanza, non risultando alcuna compiuta istruttoria che distinguesse la fattispecie da quella già definita con il ricorso straordinario.
Quanto alla natura del bene, il Collegio ha richiamato il parere n. 567 del 2022 del Consiglio di Stato, rilevando che il disuso prolungato e l’inerzia della Pubblica Amministrazione non sono sufficienti a dimostrare una tacita sdemanializzazione, la quale richiede fatti concludenti e circostanze inequivoche. Ha inoltre affermato che l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 si applica anche alla fascia di rispetto a tutela demaniale, prevedendo la sola sanzione della rimozione, a prescindere dalla natura di opere minori o di modesta entità.
Il ricorso è stato accolto nei limiti dell’obbligo di provvedere, poiché l’istanza non appariva manifestamente infondata, ma il Comune dovrà accertare con compiuta istruttoria se la recinzione rispetti le distanze dalla fascia di rispetto stradale, trattandosi di questione parzialmente diversa dall’occupazione della sede stradale oggetto del precedente procedimento.
La domanda risarcitoria è stata rigettata per assenza del requisito dell’ingiustizia della condotta, non essendo ancora definito l’esito del procedimento, e per la mancata prova del danno e del nesso di causalità con il ritardo. Analoga sorte ha subito la domanda di indennizzo da mero ritardo, condizionata alla previa attivazione del potere sostitutivo ex art. 28 d.l. n. 69/2013. Le spese sono state compensate in ragione della soccombenza parziale.
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Nota della Redazione
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