Impugnazione graduatoria interna e onere di consultazione del bollettino riservato (Cons. Stato n. 2948 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’impugnazione della graduatoria finale di un concorso interno decorre dalla pubblicazione della stessa nel bollettino ufficiale individuato dal bando quale strumento di pubblicità, e non dalla successiva comunicazione individuale all’interessato. È onere del candidato monitorare la pubblicazione secondo le modalità prescritte dalla lex specialis della procedura. L’accessibilità del bollettino in un’area riservata ai soli dipendenti dell’amministrazione non esclude l’idoneità della pubblicazione, purché il concorso sia riservato ai medesimi destinatari. La mancata impugnazione della graduatoria nel termine rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno lo ha escluso dal concorso interno per titoli ed esami per la copertura di posti da vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, per carenza dei requisiti di partecipazione. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la graduatoria finale.

Il giudice di primo grado ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti, per tardività della domanda di annullamento della graduatoria, e per l’effetto ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento dell’esclusione. L’appellante contesta il dies a quo del termine, sostenendo che esso debba decorrere dalla comunicazione individuale della pubblicazione della graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il dato normativo e convenzionale della procedura. L’art. 8 del bando, quale lex specialis, prescriveva la pubblicazione della graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale dell’Amministrazione. Il decreto approvativo risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Interno, Supplemento straordinario n. 1/9 del 2 marzo 2023. Da tale pubblicazione, e non dalla nota ministeriale del 9.11.2023, decorre il termine: era dunque onere dell’interessato verificare la pubblicazione.

La Corte affronta poi il profilo dell’accessibilità. Il bollettino era disponibile sul sito riservato al personale della Polizia di Stato, accessibile mediante credenziali. Non appare ragionevole che l’appellante non ne abbia avuto contezza, trattandosi di un concorso interno, e in ogni caso era suo onere monitorarne la pubblicazione. Il Collegio condivide l’osservazione del TAR secondo cui la diffusione degli esiti era agevolata dall’inserimento del ricorrente nell’ambito dell’Amministrazione e dai contatti con i colleghi che avevano conseguito la qualifica superiore.

Quanto all’assenza di un sito aperto alla ricerca dall’esterno, la Corte ritiene la circostanza irrilevante. È coerente con la natura del concorso, riservato alla progressione di carriera degli interni, che la pubblicazione avvenga su un portale accessibile ai soli dipendenti: la possibilità di accesso da parte di soggetti esterni, ai quali il concorso non si rivolge, non incide sull’idoneità della pubblicità. Correttamente, dunque, il TAR ha individuato nella data di pubblicazione il dies a quo del termine di impugnazione, con conseguente irricevibilità dei motivi aggiunti.

Da ciò deriva l’improcedibilità del ricorso introduttivo. La mancata impugnazione della graduatoria finale comporta sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’atto di esclusione, perché nessun vantaggio può derivare dall’eventuale annullamento di questo a fronte del consolidamento della graduatoria nella quale il ricorrente non figura tra i vincitori. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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