Sanatoria edilizia e volumetria dei terravuoti tombati: diniego legittimo (TAR Liguria n. 297 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è legittimo quando le opere realizzate presentino una volumetria superiore a quella assentita. I locali interrati chiusi e resi inaccessibili (“tombati”), ove restino strutturalmente invariati, continuano a esprimere una propria volumetria, in difetto di una disposizione normativa o urbanistica che escluda i c.d. “terravuoti” dal calcolo del volume. Le mere dichiarazioni del ricorrente circa il “tombamento”, prive di ragguagli tecnici, non offrono garanzia di irreversibilità delle soluzioni che precludono l’utilizzo dei volumi in eccesso. La non sanabilità dell’abuso rende inutile l’esame della domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Il Fatto
Il Comune di Finale Ligure aveva assentito, con permesso di costruire del 2020, un intervento di demo-ricostruzione con cambio di destinazione d’uso al residenziale di un fabbricato artigianale, articolato in quattro “blocchi” per quindici unità abitative. Accertate numerose opere in totale difformità dal titolo edilizio e dalle presupposte autorizzazioni, con rilevante aumento della volumetria rispetto a quella prevista, l’Amministrazione ha sospeso i lavori e adottato un’ordinanza di demolizione, impugnata con separato e pendente ricorso.
La società proprietaria ha poi presentato domanda di accertamento di conformità sulle opere da demolire, unitamente alle istanze di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e di variante dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico. Con provvedimento dell’agosto 2024 il Comune ha respinto dette istanze, ravvisando il permanere di una volumetria maggiore rispetto a quella approvata e la carenza documentale della domanda idrogeologica. Contro tale atto è insorta la ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di riunione con il giudizio sull’ordinanza di demolizione, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità così stretto da impedire decisioni separate. Nel merito, il primo motivo investe il rigetto delle domande di sanatoria edilizia e paesaggistica. Secondo la ricorrente, nel calcolo del volume geometrico non andrebbe computato l’ingombro del maggior spessore delle murature e dei solai imposto da esigenze di efficientamento energetico, né quello del rivestimento in pietra; i locali interrati “tombati” sarebbero invece irrilevanti, assumendo natura di “terravuoti” non emergenti dal profilo naturale del terreno.
La tesi si fonda sul presupposto che la differenza tra volumetria autorizzata e realizzata sia di soli 193,77 mc, pari agli “extraspessori”. Il Tribunale ha però rilevato che la ricorrente non offre puntuali ragguagli sull’intervento di “tombamento”, limitandosi a precisare di aver eliminato le “canalette” per l’impianto elettrico; la relazione tecnica allegata alla domanda si limita a dichiarare che “sono state chiuse delle cantine”. Tali generiche indicazioni non offrono alcuna garanzia circa l’irreversibilità delle soluzioni adottate.
È dirimente osservare che i locali in questione, rimasti inalterati sotto il profilo strutturale, continuano a esprimere una propria volumetria, non essendo indicata alcuna disposizione normativa o previsione urbanistica che escluda i c.d. “terravuoti” dal calcolo. Poiché le maggiori volumetrie accertate sono riconducibili solo in parte a finalità di contenimento dei consumi energetici, i rilievi sulla pretesa irrilevanza delle difformità sono stati disattesi.
Quanto alla sanatoria paesaggistica, il provvedimento impugnato aveva ritenuto l’inammissibilità della domanda edilizia, avendo ad oggetto un manufatto in zona vincolata non rientrante negli abusi minori ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004: ciò rende inutile l’esame della richiesta paesaggistica, travolta dalla non sanabilità dell’opera. In assenza di specifiche contestazioni, la statuizione è stata confermata.
Infine, sul diniego di variante dell’autorizzazione idrogeologica, la ricorrente non contesta che i presidi di protezione dalla caduta di massi non siano stati realizzati o siano difformi dai titoli autorizzativi, allegando invece la maggiore idoneità delle soluzioni attuate. Non avendo impugnato i titoli che prevedevano tali presidi, essa non può dolersi della loro inadeguatezza. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese liquidate in € 3.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.