Daspo e superamento delle barriere: irrilevante la zona cuscinetto (TAR Lombardia n. 204 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di DASPO disposto ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, il presupposto della denuncia per il reato di cui all’art. 6 bis della medesima legge non richiede la dimostrazione di una situazione di pericolo per l’ordine pubblico né la commissione di gesti violenti, essendo sufficiente la condotta oggettiva di superamento indebito di una recinzione o separazione dell’impianto. Integra la fattispecie l’accesso a spazi palesemente interdetti al pubblico, anche senza vero e proprio scavalco e anche quando l’interessato si limiti a sostare nella cd. zona cuscinetto. La prescrizione che individua i luoghi inibiti non è indeterminata quando gli stessi siano determinabili secondo un criterio di collegamento funzionale alle manifestazioni sportive, con correlato onere del destinatario di tenersi informato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore della provincia di Brescia gli ha imposto, per la durata di cinque anni, il divieto di accesso a tutti gli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale, con estensione alle vicinanze, alle stazioni ferroviarie, agli scali aeroportuali e alle aree di servizio autostradali, nonché l’obbligo di comparizione personale presso la Questura in occasione degli incontri.
Il provvedimento trae origine dagli eventi occorsi il 1 giugno 2023 all’interno e all’esterno dello stadio comunale in occasione di un incontro di calcio, sfociati in scontri tra le tifoserie. Al ricorrente, già destinatario di un precedente DASPO, si contesta di aver superato le barriere che separano gli spalti dall’area contigua al campo di gioco, contribuendo all’interruzione dell’incontro. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nonché l’indeterminatezza del contenuto del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’art. 6 della legge n. 401/1989 annovera tra i presupposti del DASPO la denuncia o condanna, anche non definitiva, per i reati richiamati alla lettera c), tra cui la fattispecie dell’art. 6 bis, che punisce chi supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero invade il terreno di gioco. L’adozione della misura prescinde dalla finalità della condotta e non esige la prova del pericolo concreto, essendo già previste distinte ipotesi per le condotte violente o intimidatorie.
Dalla documentazione video-fotografica della Digos risulta che il ricorrente ha oltrepassato le barriere che delimitano l’area riservata al pubblico rispetto a quella interdetta. La tesi difensiva della sosta nella zona cuscinetto non è condivisibile: si tratta di spazio palesemente precluso all’accesso, come dimostra la presenza degli stewards a protezione della zona. Irrilevante e indimostrato è dunque che l’interessato abbia disceso le scalette senza scavalcare le balaustre, poiché ciò che rileva è l’accesso a spazi interdetti mediante superamento degli ostacoli frapposti.
Il contegno non è neutro sul piano della sicurezza pubblica: il superamento è avvenuto in un contesto di disordini collettivi, con lancio di fumogeni e invasione in massa delle balaustre, con interruzione dell’incontro. Tali condotte trovano conferma nell’ordinanza del GIP di convalida della prescrizione di comparizione, che le ha ricondotte alle ipotesi dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e ha evidenziato il fronteggiamento delle forze dell’ordine all’interno del campo.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La giurisprudenza esclude che la specificazione delle manifestazioni sportive costituisca un onere di analitica elencazione, essendo sufficiente la loro determinabilità, con correlato onere del destinatario di tenersi informato (Cass. pen. n. 23958/2014; TAR Brescia n. 297/2023). L’elencazione dei luoghi, comprensiva delle zone circostanti lo stadio e delle vie limitrofe, è adeguata: l’estensione si riferisce ai luoghi di abituale ritrovo dei partecipanti alle manifestazioni, individuabili per collegamento funzionale, senza che si possa pretendere l’indicazione dei singoli percorsi per ogni città.
Quanto all’estensione del divieto ad altre discipline sportive, la scelta rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e costituisce esito non irragionevole di una valutazione prognostica sui settori maggiormente a rischio. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 984/2024, resa sulla medesima vicenda, che ha escluso l’indeterminatezza della prescrizione, interpretabile secondo ragionevolezza e buona fede. La limitazione spaziale è infine circoscritta all’arco di tre ore prima e tre ore dopo le manifestazioni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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