Errore palese sull’interesse e nullità della sentenza con rinvio al TAR (Cons. Stato n. 2997 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimetta la causa al giudice di primo grado quando dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente. L’erronea declaratoria di improcedibilità per difetto di interesse integra il vizio di nullità della sentenza quando si fondi su un errore palese, in fatto o in diritto, che abbia per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso. La decisione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse postula l’accertamento dell’inutilità della sentenza e dell’assenza di qualsiasi interesse, anche meramente strumentale o morale, alla decisione. Il principio trova applicazione anche nei giudizi pendenti, trattandosi di regula juris di natura processuale sottoposta al tempus regit actum.

Il Fatto

La società appellante aveva ottenuto dal Comune, con atto del 2016, il subingresso in una concessione demaniale marittima avente ad oggetto l’occupazione di una porzione di spiaggia, comprensiva di manufatti che essa assumeva preesistenti e ricompresi nel titolo concessorio. Il Comune, sulla base di una nota della Capitaneria di Porto, aveva dapprima disposto lo sgombero immediato di alcuni manufatti, poi ingiunto la rimozione, entro trenta giorni, di ulteriori opere ricomprese nella concessione.

La società impugnava l’ordine di sgombero davanti al TAR Calabria, che accoglieva la domanda cautelare e, nel merito, dichiarava improcedibile il ricorso per difetto di interesse, sul presupposto che la concessione avesse cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2023 e che, quindi, la ricorrente sarebbe stata comunque tenuta allo sgombero dell’intera area. Contro tale statuizione è proposto appello, con richiesta di declaratoria di nullità della sentenza e rimessione della causa al primo giudice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 20 novembre 2024 e dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 15 luglio 2025. La prima ha chiarito che le erronee sentenze di primo grado di mero rito non sono soltanto sentenze ingiuste e come tali appellabili, ma recherebbero un vulnus al principio del giusto processo ove l’ordinamento non consentisse mai una regressione del giudizio, non essendo le sentenze del Consiglio di Stato impugnabili per violazione di legge.

Da qui il principio secondo cui l’erronea declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, fondata su motivazione tautologica o su errore palese che impedisca l’esame della totalità dei motivi, integra la nullità della sentenza e impone la rimessione al TAR. La Corte precisa che il principio opera anche nei giudizi pendenti, perché le regole processuali seguono il tempus regit actum e non incidono negativamente sul diritto di azione e di difesa. Il rinvio va escluso solo quando l’errore non sia qualificabile come palese, per essere stati analiticamente esaminati tutti gli elementi fattuali e consapevolmente valutato il quadro normativo e giurisprudenziale.

Nel caso concreto, il TAR ha motivato l’improcedibilità richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021 sulla non prorogabilità automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Il Collegio ritiene però che la questione relativa all’efficacia della concessione e quella relativa all’annullamento dell’ordine di demolizione siano profili distinti: il provvedimento impugnato ordina la demolizione di opere asseritamente abusive, delle quali l’appellante sostiene la preesistenza e la ricomprensione nel titolo.

La decisione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone l’accertamento dell’inutilità della sentenza, cioè che la modificazione della situazione di fatto e di diritto impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale o morale (viene richiamato Cons. Stato sez. IV, 19 marzo 2025, n. 2262). Non è questo il caso: atteso il carattere permanente degli abusi contestati, in capo all’appellante graverebbero comunque gli effetti dell’ordinanza demolitoria anche se il rapporto concessorio fosse venuto meno, giacché la cessazione della concessione per scadenza non fa venir meno il provvedimento che sanziona dal punto di vista edilizio le opere e ne impone la rimozione (Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2023, n. 3901).

Residua pertanto un interesse autonomo e concreto, che si manifesta sotto più forme concorrenti: evitare pregiudizi diretti, come la rimozione delle opere a proprie spese, e mantenere impregiudicato il proprio status, per non vedersi preclusa la partecipazione a future gare per l’assegnazione della stessa area o di altre concessioni. Il TAR, dichiarando l’improcedibilità, ha ecceduto gli stretti limiti di quanto richiesto con il ricorso. L’appello è quindi accolto, la sentenza dichiarata nulla e la causa rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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