Compensazione art. 48-bis anche per i crediti dei collaboratori di giustizia (Cons. Stato n. 3009 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 ha portata generale e si applica a ogni credito del privato verso la pubblica amministrazione, indipendentemente dalla tipologia del rapporto che lo origina. Rientrano quindi nel suo ambito anche i crediti da capitalizzazione delle misure di assistenza riconosciuti ai collaboratori e ai testimoni di giustizia ai sensi dell’art. 10, commi 14 e 15, legge n. 82/1991. Le circolari applicative di segno contrario non possono derogare alla legge. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sul modo in cui l’amministrazione eserciterà in futuro il potere di compensazione, perché l’art. 34, comma 2, c.p.a. vieta di decidere su poteri amministrativi non ancora esercitati. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso che investa una compensazione solo preannunciata e l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sulla norma.

Il Fatto

La Commissione Centrale istituita dall’art. 10 legge n. 82/1991 aveva disposto in favore di un collaboratore di giustizia l’erogazione di una somma pari alla capitalizzazione delle misure di assistenza, riferita a un periodo di cinque anni, sul presupposto di un progetto di reinserimento che prevedeva l’intestazione alla convivente di un immobile da acquistare. L’amministrazione ha poi subordinato l’erogazione alla condizione che il collaboratore si intestasse personalmente l’immobile, rilevati debiti elevati verso l’Erario, precisando che le posizioni debitorie emergenti dalla banca dati sarebbero state portate in deduzione dalla prima somma erogabile.

Il collaboratore ha impugnato la delibera e gli atti connessi davanti al TAR Lazio-Roma, che con la sentenza 5 maggio 2025, n. 8652 ha respinto il ricorso, escludendo che la Commissione avesse operato alcuna compensazione e lasciando la gestione delle esposizioni debitorie alle parti del rapporto obbligatorio. Proposta impugnazione, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza 10 ottobre 2025, n. 3651, per difetto di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello perché in parte inammissibile e in parte infondato. Sul piano processuale rileva che l’amministrazione non ha affatto operato la compensazione: si è limitata a imporre l’intestazione del cespite e a preannunciare il trattenimento degli importi dalla prima somma erogabile. L’appellante stesso riconosce che nulla gli è stato corrisposto. La domanda mira quindi a ottenere una pronuncia sul modo di esercizio futuro del potere amministrativo, in contrasto con l’art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta di decidere su poteri amministrativi non ancora esercitati.

La Corte conferma la lettura del primo giudice: la Commissione non ha operato alcuna compensazione, ma ha solo imposto l’intestazione del cespite al beneficiario della misura. Resta ferma la possibilità per l’interessato di contestare nelle sedi competenti l’effettivo ammontare del debito, con riferimento a cartelle effettivamente saldate o per le quali sia maturata la prescrizione.

Nel merito il Collegio ritiene che l’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 abbia portata generale e comprenda anche i crediti vantati da collaboratori e testimoni di giustizia. La disposizione non opera distinzioni legate alla natura del credito, e le circolari richiamate dall’appellante non potrebbero in ogni caso disporre contra legem. A sostegno richiama la nota della Ragioneria generale dello Stato del 12 agosto 2024, condivisa dalla nota del 20 settembre 2024 del Dipartimento delle Finanze: l’erogazione delle somme da capitalizzazione non configura un sussidio per sostentamento né una somma di natura alimentare, e rientra quindi tra le erogazioni soggette alla verifica.

L’appellante invoca in realtà una norma inesistente, che esenti quei crediti dalla compensazione, e prospetta una questione de iure condendo o di legittimità costituzionale dell’art. 48-bis. La Corte esclude di poter sollevare l’incidente per difetto assoluto di rilevanza: manca allo stato un atto amministrativo che disponga la compensazione. Solo se e quando tale atto sarà adottato, e sarà impugnato davanti al giudice munito di giurisdizione, la questione potrà essere riproposta.

È infine inammissibile, perché nuova e dedotta solo oralmente senza notifica, la censura sul rischio di riconoscimento del collaboratore attraverso l’indicazione del codice fiscale nelle banche dati aperte. Nel merito è comunque infondata, perché l’uscita dal sistema tutorio comporta l’acquisizione di idonee misure atte a prevenire il rischio di riconoscimento. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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