Nessun risarcimento senza prova del nesso causale tra servizio e malattia (Cons. Stato n. 2571 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità del datore di lavoro per danno alla salute, il dipendente che agisce ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. deve allegare e provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso di causa tra gli stessi. La responsabilità non è oggettiva, ma legata alla violazione di obblighi di comportamento imposti da norme o suggeriti dalle conoscenze scientifiche disponibili. Nell’azione risarcitoria l’onere probatorio grava interamente sul lavoratore, secondo il canone del “più probabile che non”, salvo il principio di equivalenza delle cause. Il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio non vincola il giudice del risarcimento, operando su un piano diverso rispetto alla presunzione che assiste le indennità.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Esercito, nel corso della missione in Bosnia, aveva prestato servizio presso un reparto Genio. Rientrato in Italia, gli venne diagnosticato un linfoma di Hodgkin nella variante sclero-nodulare. La commissione medica ospedaliera quantificò l’invalidità e il comitato di verifica per le cause di servizio riconobbe l’infermità dipendente da fatti di servizio e riconducibile alle condizioni ambientali della missione.

Su questa base il militare ottenne la speciale elargizione e gli assegni vitalizi riservati ai soggetti equiparati alle vittime del dovere. Convenne poi il Ministero della difesa per il risarcimento del danno, sostenendo che la malattia fosse stata cagionata dall’esposizione a uranio impoverito e ad altri agenti inquinanti. Il giudice ordinario accolse la domanda, ma la Corte d’appello dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il TAR Lazio, disposta una verificazione, respinse il ricorso. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro della responsabilità datoriale. La fonte dell’obbligo è nell’art. 2087 cod. civ., integrato nel contratto di lavoro dall’art. 1374 cod. civ.; ne deriva una responsabilità di natura contrattuale, con ripartizione degli oneri secondo l’art. 1218 cod. civ.. Il datore può liberarsi provando di aver adottato tutte le misure imposte da regole cautelari specifiche o da regole generali di prudenza, diligenza e perizia, come affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa (da ultimo Cons. Stato n. 9343 del 2025).

Il nodo centrale è il nesso di causa. La Corte distingue con nettezza due piani. Nelle domande di equo indennizzo e nelle ipotesi degli artt. 1078 e ss. del d.P.R. n. 90/2010, l’ordinamento pone una presunzione a favore del lavoratore: questi deve provare il servizio tipizzato in particolari condizioni e la natura tumorale della patologia, mentre è l’amministrazione a dover dimostrare la genesi extra-lavorativa. È il criterio sancito da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15 del 2025, di cui la Sezione richiama le prime applicazioni.

Nell’azione risarcitoria, invece, l’onere di dimostrare la genesi lavorativa della patologia grava interamente sul lavoratore. L’accertamento avviene secondo il criterio di probabilità relativa, ma resta interamente a carico dell’attore. Opera semmai il principio di equivalenza delle cause: è sufficiente che il fatto avvenuto in servizio costituisca una concausa della malattia, se non vi sono altre cause sopravvenute da sole sufficienti a determinarla.

Sul piano applicativo, la verificazione svolta in primo grado aveva escluso il nesso causale, valorizzando il tempo relativamente breve tra la missione e l’insorgenza della malattia, verosimilmente già presente a livello preclinico alla partenza. La Corte ritiene tali conclusioni immuni da vizi logici e metodologici e non specificamente confutate. Il contrasto con il comitato di verifica è solo apparente: i presupposti della speciale elargizione sono diversi da quelli della domanda risarcitoria, e solo nella prima ipotesi il danneggiato beneficia della presunzione. Il verificatore indaga il nesso in concreto, senza vincolo di presunzioni di legge.

L’appello è quindi infondato e la sentenza di primo grado confermata. La particolarità della vicenda e l’esistenza di recenti orientamenti giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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