Tariffe gas, onere di sistema CRVst e obbligo di motivazione dell’Autorità (TAR Lombardia n. 3016 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione del gas, destinatario della bolletta integrata dall’onere di sistema, è legittimato a impugnare gli atti di regolazione tariffaria di ARERA, poiché la componente è parte obbligatoria della tariffa e non è liberamente negoziabile. L’Autorità, quando accerta un sovradimensionamento della componente tariffaria addizionale CRVst, ha l’onere di motivare la scelta di posporre la riduzione, non essendo la conferma sostenibile in forza della sola natura plurifattoriale dell’onere. L’atto tariffario adottato oltre il termine regolamentare non è meramente confermativo quando contiene una nuova valutazione delle condizioni di mercato. Il sindacato sulla discrezionalità tecnica resta nei limiti delle risposte plausibili, ma non esime l’Autorità dalla motivazione.

Il Fatto

Un’impresa industriale gasivora, con stabilimento collegato alla rete di distribuzione, impugna le delibere con cui ARERA ha aggiornato la componente tariffaria addizionale CRVst della tariffa di trasporto. Con il ricorso introduttivo contesta la conferma del valore fino al 31 dicembre 2023 e la fissazione a 3,5 centesimi di euro/smc dal 1° gennaio 2024. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti impugna gli aggiornamenti di ottobre 2023 e di aprile 2024, quest’ultimo con fissazione a 4,8 centesimi di euro/smc.

La ricorrente deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, violazione dei principi di concorrenza e di proporzionalità, lamentando lo svantaggio competitivo rispetto alle imprese allacciate alla rete di trasporto. ARERA e il gestore della rete di trasporto eccepiscono il difetto di legittimazione a ricorrere del cliente finale e la mancata impugnazione degli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2014, individua le tre condizioni dell’azione di annullamento e osserva che il cliente finale non è estraneo ai rapporti giuridici che regolano l’erogazione del servizio. La componente CRVst è un onere di sistema che le imprese di trasporto versano alla Cassa e che integra la parte tariffaria del contratto di fornitura; l’impossibilità di una libera negoziazione radica la legittimazione del destinatario della bolletta.

Quanto all’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione delle delibere precedenti, il TAR la ritiene infondata in base al principio di autonomia dei singoli periodi di regolazione tariffaria. L’atto adottato oltre il termine previsto dalla regolazione non è vincolato né confermativo, perché contiene una nuova valutazione delle condizioni di fatto, superando le previsioni precedenti.

Nel merito, il primo motivo è parzialmente accolto per il periodo 1 luglio – 30 settembre 2023. Dal testo emerge un miglioramento dei prezzi all’ingrosso e un sovradimensionamento delle componenti riconosciuto dalla stessa ARERA. In presenza di tale dato, era onere dell’Autorità motivare la scelta di posporre la riduzione; irrilevante che il fenomeno dipenda da uno solo o da tutti i fattori della tariffa. L’accoglimento comporta l’obbligo di ridefinire la tariffa, senza riespansione di quella precedente.

Il motivo è invece respinto quanto alla fissazione a 3,5 centesimi dal 2024, perché la ricorrente non individua la norma che imporrebbe una correlazione immediata tra prezzo del gas e componente. Il calcolo considera anche la giacenza del fondo e il Delta in out, e sul punto opera il limite del sindacato sulla discrezionalità tecnica richiamato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 10624 del 2022. Respinti anche i motivi su disparità di trattamento e scaglioni: la diversità deriva dal metodo di approvvigionamento e investe scelte istitutive non impugnate nei termini. I motivi aggiunti sono respinti o dichiarati inammissibili; le spese sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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