Inerzia della Prefettura e patrocinio a spese dello Stato nel silenzio sull’accoglienza (Cons. Stato n. 302 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato giurisdizionale sull’inerzia dell’amministrazione rispetto agli obblighi di provvedere in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non è escluso dall’inserimento del richiedente in una lista, né da misure puramente formali e nominali. L’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio non esime lo Stato membro dagli obblighi imposti dal diritto dell’Unione in tema di condizioni materiali di accoglienza. La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di primo grado, fondata sull’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso contro il silenzio, deve essere riformata. La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere solo per la parte relativa all’inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura il proprio inserimento nel sistema di accoglienza per i richiedenti asilo. L’amministrazione era rimasta inerte. Il ricorrente aveva allora proposto ricorso contro il silenzio-inadempimento e aveva ottenuto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il TAR Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l’inserimento del richiedente in una lista escludesse l’inerzia lamentata, e per l’effetto ha revocato l’ammissione al beneficio per quella fase.
Il ricorrente ha proposto appello. Nelle more del giudizio, in data 24 ottobre 2025, l’amministrazione ha depositato una nota dalla quale risultava l’avvenuto inserimento dell’appellante in una struttura di accoglienza. L’appellante ha inoltre chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per il grado di appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la sopravvenienza. Poiché l’inserimento in struttura risulta documentato, per la parte relativa all’inerzia deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La decisione impugnata, tuttavia, ha statuito anche sulla revoca del beneficio economico, e su questo punto l’appello è fondato.
La sentenza di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso sul presupposto che l’inserimento in lista escludesse l’inerzia. La Sezione ribadisce l’orientamento già espresso (ord. nn. 714/2025, 712/2025, 1003/2025, 3778/2025, 3779/2025, 3780/2025, 3960/2025; sentenza n. 8670/2025) e non ravvisa ragioni per discostarsene. In materia di misure di accoglienza sussiste la necessità, imposta dal regime normativo, di provvedere in un’ottica di effettività e di risultato, e non in modo meramente soprassessorio, che rinvia a un accadimento futuro e incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo.
Il sindacato concerne l’inerzia dell’amministrazione rispetto agli obblighi di provvedere normativamente imposti, e non è escluso da misure puramente formali e nominali. Il Collegio richiama l’orientamento praticato in altri settori sensibili, in un’ottica di effettività della tutela (Cons. Stato, Sez. IV, sentenze n. 8897 del 2023 e n. 3945 del 2024). La soluzione si impone a fortiori per gli obblighi comunitari chiariti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, III Sezione, 1° agosto 2025, causa C-97/24: uno Stato membro che per varie settimane non abbia garantito l’accesso alle condizioni materiali di accoglienza ex direttiva 2013/33/UE non può sottrarsi alla responsabilità invocando l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio.
Quanto all’istanza di ammissione al beneficio per il grado di appello, la competente Commissione l’aveva dichiarata improcedibile sul presupposto della trattenuta in decisione della causa. Il Collegio l’accoglie, sussistendo le condizioni reddituali accertate e stante la già delibata fondatezza del gravame. Le spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 3000,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione secondo le regole della soccombenza; il pagamento è eseguito a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.