Revoca del nulla osta al lavoro e obbligo di soccorso istruttorio (TAR Toscana n. 1430 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta per carenza dell’asseverazione richiesta dall’art. 44 D.L. n. 73/2022 è illegittima quando l’amministrazione abbia omesso di attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), legge n. 241/1990, divenuto dovere e non mera facoltà, e non abbia valutato la documentazione integrativa prodotta dal privato in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento. Il principio di leale collaborazione e quello di proporzionalità impongono di non escludere il richiedente per ragioni meramente formali quando il requisito sostanziale sia stato comunque soddisfatto nel corso del procedimento. La motivazione integrata dall’amministrazione unicamente in sede giudiziale, con l’aggiunta di valutazioni nuove, costituisce motivazione postuma e resta inammissibile.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale attiva nel settore agricolo presentava, tramite un incaricato di un’associazione di categoria, istanze di nulla osta al lavoro subordinato per alcuni cittadini extracomunitari. La Prefettura rilasciava i nulla osta con la procedura semplificata, poi avviava il procedimento di revoca rilevando che le domande erano state inserite da un utente non abilitato dalla Confederazione e che, di conseguenza, mancava l’asseverazione del professionista.
Nel corso del procedimento l’istante produceva le asseverazioni, redatte dal consulente del lavoro, e una dichiarazione dell’incaricato circa la regolarità dell’uso delle credenziali. L’amministrazione revocava comunque tutti i nulla osta con provvedimenti di identico contenuto. Il datore di lavoro impugnava gli atti davanti al TAR, che accoglieva la domanda cautelare con ordinanza di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il perimetro motivazionale degli atti impugnati. Le revoche si fondano sulla sola presentazione delle istanze da parte di un soggetto non abilitato e sulla conseguente carenza dell’asseverazione. Le ulteriori argomentazioni relative alle quote riservate alle associazioni di categoria, introdotte dalla Prefettura solo con la relazione depositata in giudizio, costituiscono integrazioni postume e sono inammissibili: la motivazione è presidio di legalità sostanziale e non può essere sostituita in sede processuale.
Sul piano sostanziale il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’art. 44 D.L. n. 73/2022, che demanda la verifica dei requisiti ai professionisti abilitati e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative, prevedendo che l’asseverazione non è richiesta per le istanze presentate da queste ultime. Poiché l’istanza era stata in concreto presentata dall’imprenditore e non dall’associazione, l’asseverazione era dovuta.
La mancanza iniziale del documento non giustifica però la revoca. Il Collegio riconosce la buona fede dell’istante: dagli atti emerge che la Confederazione stessa ignorava la prosecuzione dell’uso delle credenziali da parte dell’incaricato e non disponeva di strumenti di verifica; nessuna prova contraria è stata fornita dall’amministrazione. Il privato, quindi, non aveva alcun modo di dubitare della legittimazione del proprio incaricato.
In questa situazione la Prefettura era tenuta a richiedere l’integrazione della domanda mediante il soccorso istruttorio, istituto qualificato come dovere e non come facoltà, e a rispettare il principio di leale collaborazione. Il richiedente aveva del resto prodotto le asseverazioni in modo tempestivo, subito dopo la comunicazione di avvio: una documentazione che integrava legittimamente l’istanza iniziale e che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare nella decisione finale.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’esclusione per motivi squisitamente formali è giustificata solo se necessaria alla tutela di contrapposti valori giuridici, altrimenti il principio di proporzionalità rende irragionevole il provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza dell’istanza. La revoca, adottata senza valutare la produzione documentale integrativa, ha violato la leale collaborazione, ha reso un’istruttoria incompleta e una motivazione inidonea. Il ricorso è perciò accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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