Obbligo di impianto a metano e divieto della colonnina di ricarica elettrica (TAR Lombardia n. 3072 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di realizzare l’impianto di distribuzione del metano, accertato con sentenza esecutiva non sospesa, legittima il provvedimento con cui il Comune inibisce gli effetti della SCIA avente ad oggetto la collocazione di una colonnina di ricarica elettrica nel medesimo sedime destinato all’impianto dovuto. L’atto comunale si inserisce coerentemente nella trama dell’azione amministrativa ed è sorretto da adeguata motivazione in ordine alla incompatibilità tra le due opere. È inammissibile il motivo introdotto per la prima volta con la memoria conclusiva, con cui si deduce la violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241/1990. La soppressione dell’obbligo del metano per effetto della normativa regionale sopravvenuta non incide sui provvedimenti anteriori, in applicazione del principio tempus regit actum.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto di distribuzione di carburanti. Con istanza del 2014 aveva chiesto l’autorizzazione per l’installazione dei prodotti petroliferi, comprensiva dell’erogazione del metano, rilasciata nel 2015 con la prescrizione di collaudare e autorizzare l’impianto a metano entro un termine determinato. La società ha poi rappresentato difficoltà finanziarie e profili di pericolosità legati alla collocazione del punto di erogazione del metano, in prossimità di una rotatoria, e ha chiesto una deroga, non accolta.
Il contenzioso si è articolato in più giudizi. Con una prima sentenza il ricorso avverso l’avvio della revoca dell’autorizzazione è stato dichiarato inammissibile, con appello pendente. Con una seconda sentenza sono stati respinti i motivi volti a contestare l’obbligo del metano, sul presupposto che la normativa regionale sopravvenuta non incidesse sui provvedimenti anteriori. Nel 2021 la società ha presentato la SCIA per l’installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici; il Comune l’ha vietata ritenendo che il sedime coincidesse con quello destinato all’impianto a metano. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sull’asserita irragionevolezza e illegittimità delle prescrizioni comunali che impongono l’installazione dell’impianto a metano. La questione è già stata oggetto di una precedente pronuncia del Tribunale, che allo stato è dotata di efficacia esecutiva e non risulta sospesa, benché appellata.
Una volta acquisito che la ricorrente è ancora tenuta a realizzare l’impianto a metano proprio nell’area in cui intende collocare la colonnina elettrica, salvo revoca dell’autorizzazione da parte del Comune, l’atto impugnato legittimamente si richiama a tale circostanza per inibire gli effetti della SCIA. L’attualità dell’obbligo risulta incompatibile anche con una collocazione meramente provvisoria della colonnina nel sito.
Le censure sono pertanto infondate. L’atto impugnato si inserisce coerentemente nella trama dell’azione amministrativa relativa all’impianto in questione ed è sorretto da adeguata motivazione quanto alla incompatibilità tra la colonnina e l’impianto a metano. Il Collegio non ravvisa il dedotto difetto di motivazione né la violazione dell’art. 19 legge n. 241/1990, posto che il divieto comunale trova fondamento in un obbligo accertato e attuale.
Resta il motivo dedotto solo con la memoria conclusiva, con cui la ricorrente lamenta la violazione del comma 6-bis dell’art. 19, per essere il provvedimento di divieto intervenuto oltre i trenta giorni dalla presentazione della SCIA. Si tratta di un motivo nuovo, non contenuto nel ricorso, e pertanto inammissibile.
Il ricorso è respinto. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente in favore del Comune.
Nota della Redazione
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