Opere precarie e pertinenze: criterio funzionale per il permesso di costruire (TAR Sicilia n. 1543 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La natura precaria di un’opera edilizia si accerta secondo il criterio funzionale e non secondo quello strutturale. Un manufatto può non essere stabilmente infisso al suolo e tuttavia essere sottratto al regime delle opere precarie quando risulta destinato a soddisfare esigenze non temporanee, ma permanenti nel tempo. La precarietà che esonera dal permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette finalità eccezionali e contingenti. Il concetto di pertinenza è invocabile solo per opere di modesta entità e accessorie rispetto a un’opera principale, non per manufatti che, per dimensioni e funzione, si caratterizzano per una propria autonomia. Ne consegue la legittimità dell’ordine di demolizione per interventi di trasformazione edilizia realizzati in assenza di titolo.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un terreno in Catania sul quale, all’esito di un sopralluogo, sono state accertate la realizzazione di sette stalle in profilati di ferro con copertura in lamiera e di un corpo di fabbrica in muratura, sul cui prospetto insiste una tettoia sorretta da pilastri in mattoni. Le opere erano prive di permesso di costruire e delle autorizzazioni del Genio Civile.
Con provvedimento del 14 marzo 2024 il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere abusive. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, in un unico motivo, la natura precaria dei manufatti, la loro pertinenzialità al terreno e la conseguente non soggezione al titolo edilizio, con censure di eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Il Comune si è costituito, evidenziando la creazione di nuovi corpi di fabbrica stabilmente destinati all’attività di allevamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio formulata dal ricorrente per la presentazione di un progetto di definizione bonaria. L’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. ammette il rinvio solo per casi eccezionali, imponendo un’interpretazione restrittiva. La richiesta, peraltro generica e non supportata da documentazione, non è apparsa meritevole di accoglimento; il mancato rinvio non preclude comunque l’attivazione del ricorrente in sede procedimentale.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. L’ordinanza impugnata richiama l’accertamento dal quale è emersa la realizzazione, in assenza di titolo edilizio, delle sette stalle e del corpo di fabbrica in muratura con tettoia. Considerate nel loro insieme e con riferimento alla loro funzione, tali opere costituiscono un intervento di trasformazione edilizia soggetto a permesso di costruire.
Il ricorrente non ha fornito prova del requisito della precarietà funzionale: le opere non risultano destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee, emergendo al contrario dalle difese del Comune la loro destinazione stabile. Parimenti non è stato dimostrato il requisito della agevole rimozione, essendo sul punto le allegazioni rimaste generiche.
Il Collegio ha ribadito che la natura precaria di un’opera va individuata secondo il criterio funzionale e non strutturale: un manufatto può anche non essere stabilmente infisso al suolo, ma se risponde a esigenze non temporanee non beneficia del regime delle opere precarie. La precarietà postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette finalità permanenti, richiamando in tal senso Cons. Stato, sez. VII, n. 400 del 2024 e TAR Sicilia – Catania, sez. I, n. 3531 del 2024.
Quanto alla dedotta pertinenzialità, il Collegio ha escluso che il concetto sia invocabile per opere connotate da autonoma funzione, come le sette stalle. La pertinenza riguarda solo opere di modesta entità e accessorie rispetto a un’opera principale, non manufatti che per dimensioni e funzione si caratterizzano per una propria autonomia, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 6613 del 2021 e TAR Sicilia – Catania, sez. I, n. 63 del 2025. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali in favore del Comune, liquidate in complessivi euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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