Espropriazione di frazione residua tra discrezionalità e tutela indennitaria (TAR Lombardia n. 3068 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta del proprietario di estendere l’espropriazione alle frazioni residue del compendio, ai sensi dell’art. 16, comma 11, del D.P.R. n. 327 del 2001, investe un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione procedente, cui non corrisponde una posizione di diritto soggettivo dell’espropriando. L’accoglimento presuppone che l’acquisizione della parte residua non sia pregiudizievole per l’amministrazione e presenti utilità per i fini pubblicistici della potestà ablatoria. L’assenza di un interesse pubblico all’acquisizione dell’intero immobile giustifica il rigetto della richiesta. I pregiudizi alla parte non ablata, derivanti dall’esecuzione dell’opera, appartengono alla fase successiva e alla materia indennitaria, con giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
I ricorrenti sono titolari di diritti di proprietà e di usufrutto su unità immobiliari di un compendio residenziale sito in Pregnana Milanese, composto da fabbricati e terreni annessi. Il compendio è interessato dalla realizzazione del progetto definitivo per il quadruplicamento della tratta ferroviaria Rho-Parabiago e dal raccordo a Y per Malpensa. La procedura ablatoria riguarda le autorimesse, i fabbricati accessori e le aree annesse, ma non la palazzina condominiale.
I ricorrenti hanno chiesto all’autorità espropriante l’acquisizione dell’intero immobile, sostenendo che l’opera avrebbe privato l’edificio del soleggiamento, dell’aero-illuminazione e delle pertinenze, rendendolo inabitabile. Respinta l’istanza, hanno impugnato l’Ordinanza n. 11 del 28 giugno 2023 della Commissaria Straordinaria e il progetto definitivo, in parte qua, deducendo violazione del Regolamento locale d’igiene, dell’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 e eccesso di potere per illogicità e travisamento. L’amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta istruttoria di verificazione o consulenza tecnica. La verificazione non può supplire alle carenze probatorie delle parti e non ha funzione di esonerarle dagli oneri probatori. La documentazione versata in giudizio è esaustiva e non si può consentire l’introduzione tardiva di elementi non prodotti ritualmente.
Nel merito, le censure sono infondate. L’art. 16, comma 11, del D.P.R. n. 327 del 2001 consente al proprietario di chiedere l’espropriazione delle frazioni residue, ma l’istituto è legato ad apprezzamenti discrezionali dell’amministrazione, richiamandosi sul punto Consiglio di Stato, IV, n. 1778 del 2017 e Consiglio di Stato, IV, n. 5821 del 2014. La richiesta del privato è soddisfacibile solo se l’acquisizione non sia pregiudizievole per l’autorità e presenti utilità pubblicistica.
L’autorità procedente ha respinto l’istanza rilevando l’insussistenza di ragioni di interesse pubblico all’acquisizione dell’edificio e l’assenza di pregiudizi attuali alla vivibilità, riservandosi di ristorare eventuali danni. La correttezza di tale determinazione, quanto all’assenza di interesse pubblico, è confermata dagli stessi ricorrenti, che nulla deducono sul punto. Il Collegio osserva che il contenzioso mira a imporre un sacrificio totale a carico dell’erario, non desumibile dalle norme.
Quanto alla violazione delle prescrizioni del Ministero dell’Ambiente e della Regione Lombardia, la perizia di parte dimostra al più un pregiudizio limitato ad alcune porzioni degli alloggi al piano terra, non all’intero edificio. Le prescrizioni richiamate, inoltre, sembrano riferirsi a una fase successiva alla conclusione dei lavori. Le autorità hanno previsto la determinazione di un’indennità per i fabbricati nella fascia dei trenta metri, da valutare con sopralluogo successivo.
Il Collegio segnala infine che i pregiudizi alla parte non ablata restano sul piano indennitario, con giurisdizione del giudice ordinario, richiamando Cass. civ., VI, n. 4264 del 2021 e Cass. civ., I, n. 213 del 2020. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per le peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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