Carta docente, inottemperanza al titolo di condanna e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2752 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e la mancata esecuzione del titolo di condanna, non contestata dall’amministrazione, integrano l’inottemperanza e giustificano l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per il pagamento integrale e, per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La circostanza che il credito non sia contestato nell’an e nel quantum consente di accertare l’inadempimento sulla base della documentazione versata in atti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero convenuto a riconoscere in favore della parte attrice il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, nella misura annua prevista dall’art. 1, co. 121, l. n. 1077/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23.

La sentenza è stata notificata al Ministero a mezzo PEC il 20.6.2023. Da quella data è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento senza che l’amministrazione provvedesse. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il presupposto del giudizio di ottemperanza, costituito dal titolo passato in giudicato e ritualmente notificato. Verifica quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che il Ministero non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile e non ha formulato alcuna deduzione, né ha indicato lo stato della procedura. Il credito, conclude il Tribunale, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato e viene accertata l’inottemperanza del Ministero all’ordine contenuto nel titolo. Al resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo gli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio disciplina inoltre gli obblighi di rendicontazione: il commissario invia alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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