Silenzio inadempimento AGEA e sospensione telematica dei contributi agricoli (TAR Molise n. 307 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio inadempimento dell’AGEA non si forma quando la mancata conclusione dei procedimenti di erogazione dei contributi agricoli sia giustificata dalla sussistenza di notizie circostanziate di indebite percezioni e dalla conseguente sospensione disposta ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 228/2001. In un sistema di tele-amministrazione avanzata, la sospensione veicolata mediante il portale telematico assume rilievo di provvedimento espresso, non essendo necessario un distinto atto cartaceo conclusivo. L’obbligo di provvedere non è esigibile quando la verifica dei requisiti sia legittimamente sospesa in attesa dell’accertamento definitivo sulle annualità pregresse. Il rigetto dell’azione avverso il silenzio comporta l’infondatezza della connessa domanda risarcitoria. La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, vertendosi su posizioni di interesse legittimo nella fase antecedente all’assegnazione del beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa agricola, aveva presentato domande di pagamento unico per gli anni 2021, 2022 e 2023, relative a contributi comunitari. Non ottenendo riscontro, aveva inoltrato istanze-diffide nel 2022 e nel 2023. Dalla consultazione telematica era emersa la condizione “PRODUTTORE SOSPESO SU DISPOSIZIONE OP“.
La sospensione trovava origine nella segnalazione della Guardia di Finanza circa un’indagine per indebita percezione di contributi comunitari per gli anni 2015-2020, per complessivi 19.553,78 euro, con rinvio a giudizio dell’imprenditore. Il ricorrente ha quindi adito il TAR con azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo la condanna dell’Agenzia alla conclusione dei procedimenti, oltre al risarcimento del danno. Nelle more, l’AGEA ha dapprima disposto una formale sospensione ex art. 33 d.lgs. n. 228/2001, poi ha accertato la decadenza dalle annualità 2015 e 2016. Il provvedimento sospensivo è stato impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando un orientamento consolidato (Cons. Stato sez. V n. 4716/2022; Cons. Stato Ad. Plen. n. 6/2014), osserva che chi richiede un contributo pubblico è titolare di un interesse legittimo nella fase antecedente all’assegnazione, con conseguente giurisdizione amministrativa sull’accertamento dei requisiti di ammissione. L’azione avverso il silenzio è quindi esperibile a tutela di tale posizione.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il presupposto del silenzio inadempimento è l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione. Nel caso concreto, la mancata conclusione dei procedimenti non deriva da inerzia, ma dalla sospensione già manifestata telematicamente. Il Collegio richiama Cons. Stato sez. III n. 8741/2019, che, in fattispecie analoga, ha escluso il silenzio in un contesto di tele-amministrazione basato sul sistema S.I.A.N., ove le evidenze digitali rappresentano già la decisione assunta dall’Amministrazione.
La sospensione, poi, è stata formalmente esternata dall’AGEA sulla base dell’art. 33 d.lgs. n. 228/2001, che impone la sospensione dei procedimenti di erogazione al sopraggiungere di notizie circostanziate di indebite erogazioni. Sul punto il Collegio richiama TAR Campania n. 2412/2020, secondo cui la norma configura una misura sospensiva obbligata, che non richiede un particolare livello di certezza dei fatti segnalati.
Da qui l’infondatezza dell’azione: dalle irregolarità pregresse in accertamento sarebbero potuti sorgere crediti restitutori, idonei a giustificare un differimento cautelativo della chiusura dei procedimenti per le annualità successive. Il rigetto dell’impugnativa rende infondata anche la connessa domanda risarcitoria (Cons. Stato n. 2549/2012). Quanto ai motivi aggiunti avverso l’atto di sospensione, il Collegio li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la misura superata dal successivo provvedimento definitivo di decadenza. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.