Espulsione di allievo pilota per insufficiente rendimento: giudizio tecnico non sindacabile senza prove di abnormità (TAR Lazio n. 13123 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’attitudine tecnico-professionale di un allievo pilota militare, espressa da organi tecnici specializzati come il Consiglio Permanente di Attitudine (Training Review Board), costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti e macroscopiche illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria. L’allievo che contesti l’esito negativo di prove di volo deve fornire prova della natura “falsata” delle verifiche, non potendo limitarsi a dichiarazioni unilaterali o a rimostranze non formalizzate nell’immediatezza. La mancata tempestiva contestazione delle presunte irregolarità procedurali ne appanna l’apprezzabilità in giudizio. Le possibilità di reimpiego in corsi alternativi o in diverse linee di volo non costituiscono un automatismo, ma sono subordinate a valutazioni anch’esse discrezionali dell’Amministrazione militare.
Il Fatto
Un sergente pilota di complemento, vincitore di concorso per il 126° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) dell’Aeronautica Militare con obbligo di ferma di dodici anni, veniva espulso dal corso con decreto della Direzione Generale per il Personale Militare, ai sensi dell’art. 599 del D.P.R. n. 90/2010, per insufficienza in attitudine al conseguimento del brevetto militare di pilota d’aeroplano, con conseguente proscioglimento dal vincolo di ferma. Il provvedimento traeva origine dalla deliberazione unanime del Consiglio Permanente di Attitudine del 61° Stormo, che aveva riscontrato nell’allievo performance di volo al di sotto della media richiesta, una curva di apprendimento non in costante ascesa e carenze in termini di airmanship e task management, nonostante l’addestramento integrativo svolto. L’interessato impugnava il provvedimento davanti al TAR, contestando la legittimità del giudizio espresso e deducendo una pluralità di irregolarità nei voli di addestramento. La domanda cautelare veniva respinta sia in primo grado che in appello.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che non emergevano controinteressati, non essendo stati forniti estremi di graduatorie o atti che avessero definitivamente qualificato gli ufficiali che avevano superato il corso. Nel merito, il Collegio ha osservato che il provvedimento espulsivo traeva origine dall’esito insoddisfacente di una pluralità di voli dell’ultimo segmento di addestramento, con tre valutazioni “Unsatisfactory” consecutive nelle missioni 5-6-7 del blocco M35XX e il mancato raggiungimento dell’indice di progresso minimo in sette aree di valutazione nella missione finale. L’allievo non aveva contestato l’appannamento del rendimento, ma aveva invocato una serie di irregolarità procedurali, riscontrate tuttavia dal giudice come prive di adeguato supporto probatorio e ridotte a dichiarazioni unilaterali, non formalizzate nell’immediatezza né nella riunione valutativa in contraddittorio né nella memoria successiva all’avviso di avvio del procedimento.
Il giudice ha dato atto delle analitiche repliche dell’Amministrazione a ciascuna delle censure, relative tra l’altro alla mancata continuità delle missioni per malattia, all’insufficienza delle ore di volo extra, al rientro dagli Stati Uniti, alla non standardizzazione degli istruttori, alla concentrazione delle missioni, alle condizioni meteo, all’avaria radio e all’assenza di briefing. L’Amministrazione aveva chiarito, tra l’altro, che le missioni di ripresa volo erano state effettuate come previsto dal Syllabus, che la continuità dell’allievo era in linea con la media degli altri allievi che avevano completato brillantemente l’iter e che il sistema informatico “Flynet” certificava la presa visione delle note operative.
Il Collegio ha quindi affermato che la scelta espulsiva dell’Amministrazione era basata su una valutazione di discrezionalità tecnica particolarmente ampia, non inficiata da evidenti illogicità. Ha rilevato che l’Aeronautica aveva prontamente reagito alla crisi di rendimento ponendo l’allievo in Special Monitoring Status e offrendo voli addizionali di recupero, tutti conclusisi con esito negativo. La prova di un presunto uso abnorme di tale discrezionalità non è stata fornita dal ricorrente, che è rimasto inadempiente nell’onere di dimostrare che le insufficienze fossero “l’esito falsato di verifiche condotte in spregio di elementari principi”. Quanto alla domanda subordinata di reinserimento in corsi alternativi, il TAR ha precisato che tale possibilità non è automatica, ma dipende da valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, che nel caso aveva escluso il re-tracking per la sospensione del programma e per la comunanza delle carenze formative con la linea alternativa.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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