Onere probatorio sull’epoca dell’abuso edilizio e irricevibilità dei motivi aggiunti (TAR Lazio n. 327 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, il ricorrente che affermi la risalenza nel tempo delle opere realizzate senza titolo è tenuto a fornire quantomeno un principio di prova dell’epoca di esecuzione, non essendo sufficiente l’allegazione generica. L’ordinanza di demolizione adottata previa comunicazione di avvio del procedimento e sorretta da motivazione adeguata in ordine all’assenza dei titoli abilitativi non è viziata. L’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordinanza di demolizione, adottata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, va impugnata nel termine decadenziale di cui all’art. 41 c.p.a., decorrente dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune di Sabaudia, con la quale è stata contestata la realizzazione, in totale assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione sismica, di più manufatti destinati ad abitazione e a magazzino, oltre a un portico e a una tettoia.
Con motivi aggiunti ha poi impugnato l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, quantificata in euro 20.000,00. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso principale per tardività della notifica rispetto al termine decadenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di rito con separata ordinanza collegiale, ritenendo infondata la dedotta irricevibilità del ricorso principale. Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato.
Quanto al primo motivo, incentrato sulla mancata partecipazione procedimentale, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione aveva depositato in atti la comunicazione di avvio del procedimento, inviata al ricorrente in data 1° aprile 2019. Il dedotto vizio di difetto di motivazione è stato quindi escluso.
Il sopralluogo della Polizia Locale aveva accertato la realizzazione di interventi edilizi in assenza di qualsiasi titolo abilitativo e dell’autorizzazione sismica di cui agli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001. I manufatti sono stati qualificati come nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001, comportanti incremento del carico urbanistico e soggetti a permesso di costruire ex art. 10 del medesimo d.P.R.
Sul punto dell’epoca di realizzazione delle opere, il Tribunale ha osservato che il ricorrente, pur affermando la risalenza nel tempo degli abusi, non ha fornito alcun principio di prova. La motivazione dell’atto è stata ritenuta adeguata e scevra da profili di eccesso di potere per travisamento dei fatti o difetto di istruttoria. Il ricorso principale è stato pertanto respinto.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato irricevibile, prima ancora che infondato, perché notificato il 2 luglio 2020 a fronte di un’ingiunzione notificata l’11 marzo 2020: il termine decadenziale dell’art. 41 c.p.a. era già decorso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Nota della Redazione
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