Ricorrente può dichiarare in udienza la sopravvenuta carenza di interesse (TAR Molise n. 308 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, governato dal principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Se in udienza la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudice è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse solo quando la parte insista per la decisione; non ha invece il potere di procedere d’ufficio quando la parte deduca di non avere interesse, non potendo sostituirsi alla valutazione della parte stessa sull’interesse ad agire. Il difensore che ha rinunciato al mandato conserva lo ius postulandi fino alla sostituzione, sia per ricevere gli atti sia per compiere atti nell’interesse del mandante.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto alla Soprintendenza, in vista dell’autorizzazione unica per un impianto agrivoltaico, la verifica della sussistenza della tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Con nota n. 6682 del 30 maggio 2022 l’Amministrazione escluse procedimenti di tutela archeologica in corso, ma precisò che l’area ricade nel P.T.P.A.A.V. n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano”, la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

Contro tale nota la società propose ricorso, impugnando anche il piano paesaggistico e la delibera di approvazione n. 92 del 1998, ove interpretati nel senso di attribuire valore vincolante al parere della Soprintendenza. Le Amministrazioni intimate eccepirono l’inammissibilità dell’atto, qualificato come comunicazione endoprocedimentale non lesiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si è anzitutto soffermato sul rigetto dell’istanza di rinvio avanzata oralmente in udienza dalla difesa della ricorrente. La richiesta si fondava sulla necessità di consentire la costituzione di nuovi difensori dopo la rinuncia al mandato. Il Tribunale ha osservato che la rinuncia risaliva già all’11 aprile 2025, sicché la parte aveva avuto tutto il tempo per nominare una nuova difesa, e che l’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm. ammette il rinvio “solo per casi eccezionali”.

Respinta l’istanza, la stessa difesa ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio ha quindi definito il giudizio con pronuncia in rito, richiamando la giurisprudenza secondo cui il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi fino alla sostituzione, con legittimazione a ricevere e compiere atti nell’interesse del mandante, come affermato da Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3597 e da Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2017.

Il Tribunale ha poi richiamato l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, secondo cui il rito amministrativo è governato dall’impulso di parte: la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento, potendo financo rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado. Tale diritto potestativo si estende anche alla tutela cautelare, facoltativamente richiesta dalla parte impugnante.

Da qui la conseguenza processuale: fino a quando la causa non è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione. Se la parte deduce di non avere interesse, il giudice non può sostituirsi alla sua valutazione e deve dichiarare l’improcedibilità, in ossequio al principio dispositivo, come già affermato da Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848 e da TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3066 del 2021. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese per sussistenti ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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